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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Governo Normativa nazionale

Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale - GU n. 286 del 6-12-2008

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale - GU n. 286 del 6-12-2008

Ministero beni e attività culturali. Direttiva 30 ottobre 2008 · francesco · 20 dicembre 2008

Premassima

Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale - GU n. 286 del 6-12-2008

Testo integrale


IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

La presente direttiva è emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

1. Finalità e obiettivi di intervento.

Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti di cui al successivo punto 2; ciò attraverso l'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, all'avvio e al recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale.

Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire:
- gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole, nonché le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
- le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi.

3. Programmazione degli interventi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle tipologie di cui
al punto 2, e provvedono alla predisposizione di appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalità di incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalità e degli obiettivi
di cui al punto 1.

Ai fini dell'acquisizione in via preventiva dei pareri e delle valutazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi accordi con gli uffici ministeriali competenti, così come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto
MIBAC 6 ottobre 2005.

4. Programma finanziario regionale.

Nell'ambito dell'attività di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e anche in coerenza dei propri programmi di sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali recepiscono e specificano ulteriormente le finalità e gli obiettivi di cui al punto 1, definendo le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Nei programmi regionali si provvede, in particolare a:

a) stabilire le linee di azione, le procedure e le modalità di approvazione degli interventi da promuovere per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1, attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla legge; ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17, 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), per l'assegnabilità dei contributi a soggetti privati, è necessario che la quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni, non derivi da forme di indebitamento;

b) definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo e i criteri generali per la valutazione delle stesse, in ottemperanza a quanto previsto, tra l'altro, agli artt. 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005;

c) stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che, a norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi:
- non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b;
- saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale;
- non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.

A norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 378/2003 il programma regionale, necessario per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge, è predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tenendo conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da acquisire anche attraverso gli accordi indicati al precedente paragrafo 3.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, possono concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le iniziative dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

Gli accordi di cui al precedente punto, possono stabilire il co-finanziamento degli interventi con risorse di altri
soggetti pubblici o privati, nel rispetto degli strumenti normativi di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Tali accordi sono recepiti nella proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma è condizionata alla delibera di approvazione del programma.

A norma dell'art. 3 della legge n. 378/2003, le risorse assegnate al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base dei programmi regionali, secondo i seguenti criteri:

a) proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati;

b) in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

Le concrete modalità di ripartizione annuale delle risorse sono specificate, in attuazione di tali criteri generali, con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. In fase di prima applicazione della legge, con
lo stesso decreto si determina altresì la ripartizione effettiva, tra le regioni e le province autonome, delle risorse del Fondo, procedendo, in caso di non avvenuta assegnazione di risorse relative ad annualità passate, alla aggregazione delle stesse e alla loro ripartizione complessiva in un'unica soluzione.

Le regioni e le province autonome possono, nel corso del triennio, procedere a rimodulazioni finanziarie dei programmi approvati, disponendo, ad esempio:

a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca;

b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;

c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.

I programmi disciplinano le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, le regioni e le province autonome, a norma dell'art. 2, comma 2 della legge n. 378/2003, esercitano il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi. Le regioni e le province autonome possono richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

5. Attuazione del programma e bando di selezione.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispongono, nel corso dl triennio, i bandi secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato A), per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento. I bandi specificano, in particolare:

a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale;

b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;

e) le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi selezionati.

Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo le regioni e le province autonome si avvalgono di apposite commissioni di valutazione, composte e nominate secondo i criteri definiti nel programma regionale.

6. Studio di fattibilità.

Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:

a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;

b) il piano finanziario, articolato in relazione ad una congrua analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;

c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili e del territorio rurale interessati all'intervento;

d) la valutazione dei più significativi effetti paesaggistico-ambientali ed economici sul relativo contesto rurale a seguito dell'intervento realizzato e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;

e) le forme di gestione delle opere realizzate;

f) la certificazione del Comune che attesti la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico edilizia comunale.

7. Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi.

La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi è subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro:
- la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio;
- l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
- la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario;
- la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

La convenzione può stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate forme di pubblicità dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entità del contributo e della tipologia dell'intervento.

Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: Prosperetti


Allegato A


Schema di bando - legge 24 dicembre 2003, n. 378


«Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale»

Contributi per l'attuazione di programmi finanziari regionali di cui all'art. 2 della legge n. 378/2003, relativi ad interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'art. 9 del decreto 6 ottobre 2005.

In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto MiBAC 6 ottobre 2005 e del programma regionale ..............., approvato in data ..............., è emanato il seguente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento alla legge, al decreto e al programma suddetto, che ne integrano le disposizioni.

Finalità generali.

La Regione ........................, per migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, interviene per la salvaguardia e per la valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, promuove la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche, ambientali e demoantropologiche degli insediamenti, destinando contributi per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, con le finalità di:

1) contribuire allo sviluppo regionale con azioni rivolte alla qualità architettonica e paesaggistica del territorio rurale;

2) inquadrare le azioni di sviluppo in un programma di valorizzazione del paesaggio e di promozione del turismo culturale;

3) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità dei luoghi, anche attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e la tutela delle aree circostanti degli edifici rurali;

4) tutelare gli aspetti culturali, antropologici, storico-artistici, e infrastrutturali del territorio rurale e incentivare le economie agricole tradizionali.

Requisiti fondamentali degli interventi ammissibili al contributo.

Nell'ambito delle tipologie di architettura rurale e degli interventi ammissibili come definiti nel decreto MiBAC 6 ottobre 2005:

1) sono ammissibili al contributo unità minime di intervento, come ad esempio parti di borgo rurale o altre unità tipologiche rappresentative, di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie;

2) sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari, da intendersi anche in termini di multifunzionalità produttiva, (come ad esempio attività connesse con la vendita diretta del prodotto agricolo, le fattorie didattiche, il turismo rurale etc.);

3) per quanto concerne gli interventi su edifici rurali e sulle loro aree di pertinenza:
a) le richieste di contributo, per gli interventi di spostamenti dei solai, ricomposizione e riorganizzazione degli spazi interni, modifiche delle destinazioni d'uso, ricostituzione di edifici non più abitati dell'art. 2, comma 3, dovranno essere corredate da adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di architettura rurale;
b) gli interventi dovranno essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo e tali da non modificare i volumi degli edifici e l'ampiezza e la forma degli elementi costitutivi ed accessori (es. scale esterne, logge, porticati, porte e finestre);
c) sono ammissibili gli interventi di ampliamento di superficie e di volumetria, compatibili con le parti preesistenti e nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali locali, a condizione che ne sia dimostrata l'opportunità di una reintegrazione su solide basi documentarie o la necessità funzionale per l'esercizio delle attività agricole;
d) le tecniche di costruzione utilizzate per gli interventi ammessi a contributo dovranno essere individuati in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali e realizzate con materiali appartenenti alla tradizione locale.

Le richieste di contributo per gli interventi su insediamenti rurali in zone sismiche devono prevedere interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni integrazioni ed, in particolare, delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni redatte in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005, n. 3431 ed in applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274.

Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributi.

I soggetti ammessi a presentare richiesta di contributo sono i proprietari o titolari, singoli o associati, degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, presenti sul territorio regionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Presentazione della domanda.

1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:
a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
b) il quadro economico, articolato in relazione ad una congrua analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con l'indicazione delle risorse pubbliche, comprensive di quelle comunitarie, e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili e del territorio rurale interessati dall'intervento;
d) la valutazione dei più significativi effetti paesaggistico-ambientali ed economici che potranno derivare per il relativo contesto rurale dalla realizzazione dell'intervento nel quadro dei principi dello sviluppo integrato e sostenibile del territorio, e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;
e) le forme di gestione delle opere realizzate.
2. La domanda e l'allegato studio di fattibilità devono pervenire ............... entro ...............
3. Il termine per la presentazione delle domande e degli allegati studi di fattibilità è fissato al ..... giorno calcolato a cominciare dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR del presente bando. Se il termine cade in un giorno festivo o di sabato si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Requisiti di ammissibilità della domanda.

Intervento non iniziato alla data di pubblicazione del presente bando.

Risorse.
Le risorse disponibili ammontano a ..........

Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi.
A norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi:
- non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario;
- saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale;
- non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.

La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi è subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro:
- la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio;
- l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
- la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario;
- la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

La convenzione può stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate forme di pubblicità dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entità del contributo e della tipologia dell'intervento.

Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.

Istruttoria, valutazione e punteggi.

Saranno considerati criteri di valutazione e di priorità:
- forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo ecc.); il ricorso a forme di gestione mista pubblica-privata o anche totalmente privata;
- interventi pilota di recupero di ambiti edilizi e/o architettonici unitari dal punto di vista della qualità progettuale e di esemplarità tipologica delle preesistenze e delle nuove opere previste;
- casi esemplari di recupero di architettura di qualità;
- progetti e realizzazioni in forma associata da più proprietari o titolari;
- nel quadro delle politiche di governo del territorio, interventi compresi in ambiti rurali di riqualificazione complessiva.

Finanziamento.
Procedure e modalità di erogazione di finanziamenti da stabilire a cura della regione nel rispetto delle previsioni della legge n. 378/2003. In particolare, i contributi concessi:
- non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b;
- saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale;
- non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.

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