Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Sicilia CT Espropriazione per pubblica utilità Riservato agli abbonati

Sull'ammissibilità o meno della rinuncia abdicativa della proprietà da parte del privato in difetto dell'acquisizione sanante ex. art. 43 del D.P.R. 327 del 2001.

Scarica il PDF Pubblicato il 8 aprile 2009

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sull'ammissibilità o meno della rinuncia abdicativa della proprietà da parte del privato in difetto dell'acquisizione sanante ex. art. 43 del D.P.R. 327 del 2001.

T.A.R. Sicilia Catania, Sezione II, 23 marzo 2009 · francesco · 8 aprile 2009

Premassima

a) Sull'ammissibilità o meno della rinuncia abdicativa della proprietà da parte del privato in difetto dell'acquisizione sanante ex. art. 43 del D.P.R. 327 del 2001.

b) Sui criteri per la determinazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sull'ammissibilità o meno della rinuncia abdicativa della proprietà da parte del privato in difetto dell'acquisizione sanante ex. art. 43 del D.P.R. 327 del 2001.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →