A seguito di rilascio di concessione in sanatoria il procedimento penale è archiviato?
Premassima
A seguito di rilascio di concessione in sanatoria il procedimento penale è archiviato?
Testo integrale
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Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 380/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) “L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. […] Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” .
Quanto sopra vale chiaramente per gli intenti abusivamente realizzati in aree non soggette a vincolo paesaggistico. Per gli abusi in area vincolata la normativa è stata recentemente innovata a seguito dell’entrata in vigore della legge 15 dicembre 2004 n. 308 che ha introdotto il c.d. “condono ambientale”. In proposito vedasi “Depenalizzazione dei reati edilizi nelle aree protette”.
Antecedente alla suddetta novella la giurisprudenza riteneva che “in materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1-sexies della legge 431/1985, poiché tale disposizione, diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 47/1985 (che prevede l'estinzione del reato urbanistico in caso di concessione in sanatoria), non è espressamente disciplinata dalla normativa. Infatti, l'art. 39, comma 8, della legge 724/1994, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al c.d. condono edilizio e non all'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13 della legge n. 47/1985. L'unico effetto che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale, e' l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l’ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera stessa (Cass. pen., III, 28/9/1998, n. 11914; nello stesso senso, anche: 20/10/1998 n. 12697; 18/11/1998 n. 13608; 1/12/1997, n. 1658; 23/5/1997 n. 6225; 0/4/1997 n. 4398; 4/6/1996 n. 6943) (T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, n. 4318/2001).
(Dott Francesco Barchielli)


