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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Varie

Sulla natura del lastrico solare

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla natura del lastrico solare

Cassazione Civile, Sezione II, 16 febbraio 2005, n. 3102 · francesco · 20 marzo 2005

Premassima

Sulla natura del lastrico solare

Testo integrale

1. Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario non risulta, in modo chiaro ed univoco, dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti o delle altre unità immobiliari, nonchè il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini.

2. Detto lastrico, quale superficie terminale dell'edificio, esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo.

3. L'anzidetta funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso esclusivo ad un solo condomino, così come lascia inalterata la presunzione di proprietà comune di cui all'art. 1117 Cod. Civ., non fa venir meno la sua destinazione primariaall'uso comune, di tal che siffatto uso non realizza la violazione dell'art. 1120 c.c. (Cass. n. 5162/90; n. 3696/88).

FATTO
Con atto di citazione notificato il 2.4.1995 Zappa Carla, proprietaria di un appartamento posto al piano terreno dell'edificio condominiale di Via Volta n. 15 in Monza, convenne in giudizio innanzi a quel Tribunale i coniugi Piemonti Carli e Zanaboni Alessandra, proprietari di altro appartamento al secondo piano, chiedendo il rispristino della copertura a falde posta in adiacenza ed a livello del loro appartamento, che i convenuti avevano abusivamente trasformato in terrazza mediante apertura di una porta di accesso in luogo delle preesistente finestra, nonchè il rispristino dell'ultimo tratto del corridoio comune del sottotettoillegittimamente inglobato dai convenuti nei solai di loro proprietà esclusiva. I convenuti si costituivano deducendo che le opere erano state eseguite con regolare concessione; che era stata ripristinata la legittima destinazione delle terrazza a livello strutturalmente destinata all'utilizzo da parte dei proprietari dell'immobile adiacente; che avevano usucapito la proprietà esclusiva della parte di corridoio, il cui utilizzo esclusivo era stato confermato con scrittura privata sottoscritta anche da Zappa Tina, dante causa dell'attrice.
Il Tribunale rigettava la domanda relativa al lastrico di copertura ed accoglieva quella relativa al corridoio condannando i convenuti a rimuovere la porta di chiusura in esso apposta.
Zappa Carla proponeva appello che era rigettato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6.2.2001, nella quale si osserva;
a) la copertura oggetto di contesa doveva ritenersi comune a tutti i condomini dello stabile, compresi coniugi Piemonti-Zanabonl, la cui proprietà esclusiva era posta in adiacenza della stessa e sulla stessa affacciava;
b) che si trattava di un lastrico solare con funzione di copertura dei locali sottostanti e suscettibile di utilizzazione diversa da parte di uno o più condomini;
c) che esso era pienamente ed esclusivamente accessibile dalla proprietà dei convenuti anche se aveva una falda leggermente spiovente;
d) che la trasformazione del lastrico in terrazza operata dai convenuti, che ne avevano l'uso esclusivo, non costituiva innovazione vietata ai sensi c.p.c., dell'art. 1120 non essendone stata alterata la funzione nè imposta al bene una destinazione diversa da quella rispondente all'interesse collettivo;
e) che non sussisteva il rischio della usucapione in proprietàesclusiva del bene essendo insopprimibile la utilità che gli altri condomini traevano da esso per effetto della sua connaturata destinazione a copertura del fabbricato il che non consentiva di configurare il possesso (esclusivo) ad usucapionem.
Avverso detta sentenza, notificata il 28.11.2001, Zappa Carla ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.
Piemonti Carlo e Zanaboni Alessandra resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo mezzo di deduce difetto di motivazione sulla ritenuta conformazione del preesistente tetto tale da consentirne la qualificazione come lastrico solare. La censura non è fondata.
La Corte di Appello, per definire il bene come lastrico solare (comune), è partita da premesse generali ineccepibili in punto di diritto rilevando l'accessibilità e la praticabilità di esso, eindividuando correttamente la differenza tra il lastrico solare ed il terrazzo a livello.
1.a. Il lastrico solare si Identifica con quella superficie terminale dell'intero edificio, o di un parte di esso, che assolve principalmente alla funzione di copertura ovvero di protezione dei piani sottostanti potendo contemporaneamente svolgere anche funzioni accessorie di utilità diverse, per tutti o per alcuni condomini, allorchè esso sia in qualche modo praticabile ed utilizzabile, non essendo, a tal fine, indispensabile che esso abbia una superficie del tutto piana o che sia normalmente o comodamente accessibile, in quanto tali requisiti sono peculiari delle terrazze a livello.
Queste, poi, che hanno la stessa funzione di copertura, sono, in sostanza, anch'esse dei lastrici solari, con la differenza di essere pienamente accessibili e comodamente fruibili in quanto munite diparapetto e la cui destinazione è non tanto, e non solo, quella di copertura dei locali sottostanti ma anche quella di fornire ulteriore comodità all'(agli) appartement(i) che su di essi si affaccia(no) ed al (ai) quale (i) sono funzionalmente collegati.
1.b. Alla luce di questi principi la Corte territoriale ha verificato la situazione concreta trovandola conforme alla definizione astratta e nel ragionamento della Corte non sono ravvisabili - nè sono segnalate - illogicità o contraddizioni e la ricorrente si limita a contestare -in punto di fatto e di apprezzamento della prova (da cui sono stati ricavati gli elementi identificativi del bene) l'accessibilità e la praticabilità del lastrico preesistente.
2. Nel secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 345 c.p.c. e del principio secondo il quale le domande aventi ad oggetto 1 dirittireali sono autodeterminate. La Corte di Appello aveva espunto la domanda concernente la proprietà esclusiva del lastrico avendola, erroneamente, ritenuta nuova.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha ritenuto nuova la "tesi prospettata per la prima volta in appello" dalla Zappa, circa la proprietà del "tetto manomesso" solo in capo ai proprietari dei due appartamenti ad esso sottostanti (Zappa e Arbizzoni), e, così decidendo, non ha violato il principio secondo cui le domande aventi ad oggetto diritti reali sono autodeterminate. La Corte ha solo affermato - interpretando la domanda originaria - che, con essa, la Zappa non aveva mai chiesto di accertare che il tetto (o terrazza) modificato fosse da ritenersi di proprietà esclusiva sua e dell'Arbizzoni, sicchè non ha indagato sulla causa petendi e sul titolo posto a fondamento della domanda, interessato dal principio di autodeterminazione, ma sull'oggettodella domanda (petitum), inteso, dal punto di vista processuale, come accertamento richiesto al giudice di merito, e, dal punto di vista sostanziale, come bene della vita.
3. Nel terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 1102 cc. in quanto la trasformazione operata dai convenuti comportava appropriazione della cosa comune e violazione dei diritti di comproprietà. La censura è infondata.
Essa si sostanzia in un affermazione apodittica, analoga a quella già smentita dalla Corte di Appello che ha esposto in maniera adeguata e non illogica le ragioni per le quali la modifica non costituisce innovazione vietata, in quanto non comportante, rispetto agli altri condomini, alterazione della destinazione propria del bene, consistente precipuamente nella funzione di copertura dei locali sottostanti, che non risultava compromessa dalla più intensa utilizzazione da parte dei convenuti.
3.a. Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., è oggetto di proprietà' comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario non risulta, in modo chiaro ed univoco, dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti o delle altre unità immobiliari, nonchè il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini.
Detto lastrico, quale superficie terminale dell'edificio, esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo. L'anzidetta funzione accessoria del lastrico solare a terrazza in uso esclusivo ad un solo condomino, così come lascia inalterata la presunzione di proprietà comune di cui all'art. 1117 Cod. Civ., non fa venir meno la sua destinazione primariaall'uso comune, di tal che siffatto uso non realizza la violazione dell'art. 1120 c.c. (Cass. n. 5162/90; n. 3696/88).
La Corte di merito si è attenuta a questi principi per cui la sentenza, in parte qua, si sottrae alla proposta censura. 4. Nel quarto motivo si denunzia, sotto diverso profilo, la violazione dell'art. 1102 cc, laddove la C.A. ha disatteso l'ulteriore profilo di illegittimità del comportamento dei convenuti escludendo la possibilità della, usucapione. I concetti espressi dalla Corte, veri in astratto, cedono, secondo la ricorrente, di fronte alla oggettiva idoneità degli atti a "formare diritti reali" non incompatibili con la perdurante funzione di copertura del tetto o del lastrico solare.
Neppure tale censura può dirsi fondata.
4.a. Una cosa è il possesso ed altra cosa è la concettualeinsopprimibilità della funzione del bene cui si è riferita la Corte di Appello al fine di escludere che l'uso di esso, in conseguenza alla trasformazione, potesse far conseguire agli utenti la proprietà esclusiva del terrazzo. Se fosse fondato l'assunto della ricorrente nessun bene, avente (insopprimibile) destinazione comune, potrebbe essere usato dai condomini traendone maggiore utilità, e senza alterarne la destinazione, sussistendo il pericolo che esso venga, in tal modo, usucapito in proprietà esclusiva.
4.b. Il codice civile vigente, ha riunito nell'unica disposizione dell'art. 1117 l'indicazione delle parti che formano oggetto proprietà comune dei proprietari dei piani o porzioni di piano di un edificio in condominio distinguendole a seconda che siano necessarie all'esistenza dell'edificio e in genere all'uso comune di esso (art. 1117 n. 1) ovvero costituiscano locali destinati ai servizi comuni(art. 1117 n. 2) oppure, infine, siano "opere, installazioni, manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune (art. 1117 n. 3) stabilendo, per ciascuna dei predetti beni una presunzione di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo.
4.c. Le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello vanno mantenute ferme anche se è necessario fare alcune precisazioni ad integrazione della motivazione.
La Corte (cfr. sent. pagg. 10 e 11) ha, in buona sostanza, inteso dire che, nella specie, si trattava di valutare, ai fini dalla usucapione, il miglior uso di un bene "necessariamente" comune, cioè necessario per la stessa esistenza, funzionalità ed utilizzabilità dei beni singoli cui serve e che, come tale non poteva essere usucapito.
4.d. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2^, 29.5.1995 n. 6036) ha chiarito che, in materia di condominio degli edifici, tra le cose comuni ed beni di proprietà individuale può sussistere,innanzitutto, un legame di "incorporazione" che rende le prime indissolubilmente legate ai secondi dai quali i beni comuni (come i muri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, le fondazioni ecc.) non possono essere separati in quanto, per effetto della incorporazione, le parti comuni del fabbricato risultano essenziali per l'esistenza dei piani o delle porzioni di piano, che, senza i detti beni comuni, non potrebbero esistere.
4.d.1. Può ravvisarsi, poi, una congiunzione tra cose, che possono essere fisicamente separate senza pregiudizio reciproco, che è data dalla destinazione, la quale, a sua volta, importa un legame di diversa resistenza a seconda che le parti comuni siano essenziali per l'esistenza ed il godimento delle unità singole, nel qual caso il vincolo di destinazione è caratterizzato dalla indivisibilità, ovvero siano semplicemente funzionali all'uso ed al godimento dellestesse, nel qual caso l'acquisizione in proprietà esclusiva può essere separata dal diritto di condominio sul (i) bene (i) comune (i), restando superata la presunzione di cui all'art. 1117 cc. 4, e.
La Corte di Appello si è sostanzialmente attenuta a tali principi affermando che il terrazzo a livello fosse, per sua natura, destinato alla copertura e protezione del fabbricato e non potesse essere sottratto, neppure in forza di usucapione, al diritto dei condomini diventando di proprietà individuale.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata alle spese, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in complessivi euro 2100, 00, di cui euro 2000, 00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2004.

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