Ai sensi della normativa specifica sull'inquinamento atmosferico - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - per “impianto” non può considerarsi il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma l'insieme delle linee produttive omogenee per tipologia di ciclo produttivo
Premassima
Ai sensi della normativa specifica sull'inquinamento atmosferico - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - per “impianto” non può considerarsi il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma l'insieme delle linee produttive omogenee per tipologia di ciclo produttivo
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