Mancato ritiro del provvedimento di proroga della concessione edilizia, mancato pagamento dei diritti di segreteria e relative conseguenze
Premassima
Mancato ritiro del provvedimento di proroga della concessione edilizia, mancato pagamento dei diritti di segreteria e relative conseguenze
Testo integrale
Sig. XXX
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Egr. Sig. XXX,
i diritti di segreteria sono stati istituiti dall’art. 10 della legge n. 68 del 1993 per determinate categorie di atti, tra i quali rientrano le concessioni edilizie.
La legge tuttavia non subordina il rilascio della concessione edilizia al pagamento dei diritti di segreteria, diversamente da quanto previsto per gli oneri concessori, poiché – è da ritenersi - l’Amministrazione può provvedere alla riscossione degli stessi per mezzo degli ordinari strumenti di riscossione delle proprie entrate.
Nel caso di specie, qualora il Comune abbia espressamente comunicato l’adozione dell’atto di proroga al concessionario, la concessione edilizia può a buona ragione ritenersi prorogata, indipendentemente dal ritiro del relativo provvedimento.
In altre parole il provvedimento di proroga della concessione edilizia viene emanato nel momento in cui l’Amministrazione, completando le valutazioni e le motivazioni del caso, ritiene che sussistano le condizioni per il suo rilascio, indipendentemente dal fatto che il concessionario ritiri o meno il relativo provvedimento.
Quanto sopra, tuttavia, trova un proprio fondamento nel fatto che il Comune abbia adottato un espresso atto di proroga e si controverta soltanto in merito al ritiro o meno dello stesso. Laddove ciò non sia invece avvenuto ed i termini per l’ultimazione dei lavori siano infruttuosamente decorsi la concessione edilizia può senz’altro considerarsi decaduta senza necessità di un espresso provvedimento dell’Amministrazione in tal senso (vds. T.A.R. Bari, Sezione II, 21 febbraio 2005, n. 668).
Dott. Francesco Barchielli


