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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Regione Toscana Inquinamento in genere

Inquinamento atmosferico poco significativo.

Scarica il PDF Pubblicato il 8 aprile 2005

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Inquinamento atmosferico poco significativo.

Regione Toscana. Circolare per alcune attività ad inquinamento atmosferico · francesco · 8 aprile 2005

Premassima

a) Inquinamento atmosferico poco significativo.

b) D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 D.P.R. 25 luglio 1991

Testo integrale


Ai Signori SINDACI dei Comuni della Toscana

Ai Signori PRESIDENTI delle Amministrazioni Provinciali della Toscana
Ai PRESIDENTI delle UU.SS.LL. della Toscana
Ai RESPONSABILI dei Servizi Multizonali di Prevenzione delle UU.SS.LL della Toscana
Ai RESPONSABILI dei Servizi D’Igiene Pubblica e del Territorio delle UU.SS.LL della Toscana
Alle ASSOCIAZIONI degli Industriali delle Provincie della Toscana
Alle ASSOCIAZIONIdegli Artigiani delle Provincie della Toscana

LORO SEDI

Si informa con la presente che è stata predisposta dal Servizio Ambiente della Regione Toscana., ai sensi del D.P.R.203/88 e del D.P.R.25.07.1991, una circolare esplicativa di alcune attività definite ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R.25 luglio 1991 e che si allega in copia.

Si prega di voler dare la massima diffusione a tale atto in quanto la sua finalità è quella di agevolare al massimo le procedure amministrative connesse alla richiesta ed al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R.21/4/1988 n. 203

Distinti saluti. ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE Moreno Periccioli

66/RS/gv

Regione Toscana
Dipartimento Ambiente - Servizio n°66- Ambiente
OGGETTO: CIRCOLARE ESPLICATIVA DI ALCUNE ATTIVITA' DEFINITE AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO AI SENSI DEL D.P.R.25 LUGLIO 1991

Sul Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991 recante "Modifiche all'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989" all'allegato 1 è riportato un elenco di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo.

Come stabilito dall'art. 2 dello stesso decreto tali attività non richiedono, per il loro esercizio, autorizzazione ai sensi del D.P.R.203/88. Inoltre la Regione Toscana, allo stato attuale della normativa, non ritiene, di prevedere che i titolari di tali attività debbano comunicare la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto (comma 2, art.3 del decreto in oggetto).

Detto elenco abbisogna di elementi di chiarificazione, in alcune delle definizioni di attività riportate, per identificare le specifiche lavorazioni che ricadono in tale regime.

In modo particolare si e' evidenziata la necessità di trattare i settori tessile ed orafo (allegati 1 e 2) in quanto sono attività che interessano in misura rilevante due dei poli produttivi più attivi del territorio regionale e che quindi si trovano più spesso a confronto con gli aspetti autorizzativi della normativa sull'inquinamento atmosferico.

Insieme a queste attività e' stato trattato anche il punto 23 relativo agli sfiati e ricambi d'aria (allegato 3) che, per la sua applicazione, ha destato molti dubbi e perplessità agli operatori del settore; infatti la definizione "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza negli ambienti di lavoro" e' piuttosto generica e pertanto si e' reso necessario individuate alcune delle situazioni che rientrano in questa casistica e per le quali, di conseguenza, non occorre presentare domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Gli allegati 1, 2 e 3 della presente circolare esplicativa contengono elenchi delle operazioni e/o attività' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del DPR 25 luglio 1991. Infine si ricorda di nuovo che le emissioni ricadenti nei casi di inquinamento atmosferico poco significativo e in specie quelle indicate nella presente circolare non sono soggette all'obbligo di presentare alcun tipo di comunicazione agli uffici regionali.

ALLEGATO 1

Al punto 9 dell'allegato 1 del DPR 25 luglio 1991 è riportato un elenco di operazioni/lavorazioni tessili così definite: Preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; Nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo; b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcáli o altri prodotti organici ed inorganici volatili; c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi; d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.

Sulla base delle precedenti definizioni ed a seguito di indagini svolte dal Servizio Ambiente della Regione Toscana, si ritiene che le sottoelencate lavorazioni siano da considerarsi poco significative e quindi, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del DPR 25 Luglio 1991, il loro esercizio non richiede autorizzazione per le emissioni in atmosfera:
- IMBOZZIMATURA: Operazione consistente nell'impartire alle "catene" di ordito maggiore resistenza alla operazione di tessitura, mediante apporto di sostanze ad azione protettiva.
- TESSITURA : Lavorazione mediante telaio; serve alla produzione di tessuti tradizionali mediante l'inserzione del filo di trama nella catena di ordito; rientrano in tale attività anche le lavorazioni di Orditura e preparazione alla tessitura.
- PURGATURA, FOLLATURA, LAVAGGIO E CANDEGGIO: operazioni effettuate in bagno acquoso a temperatura. inferiore a quella di ebollizione del bagno medesimo che non comportino utilizzazione di sostanze in grado di liberare cloro e/o i suoi composti. Per Purgatura e Lavaggio si intendono quelle operazioni svolte per allontanare sostanze estranee alla fibra tessile mediante la combinazione di prodotti detergenti ed azione meccanica. Per Candeggio si intendono quelle operazioni svolte per eliminare i pigmenti colorati "naturali" dalla fibra tessile e per rendere la stessa più bianca.
- TINTURA : operazione necessaria ad ottenere i colori desiderati sul substrato tessile (filati, tessuti, fibre) condotta alla temperatura di ebollizione in macchine chiuse ermeticamente come ad esempio: armadi per matasse o cesti per rocche e fiocco in grado di lavorare sotto pressione; flow a pressione, jet o siluri per la tintura dei tessuti.
- ASCIUGATURA ED ESSICCAZIONE SECONDARIE a temperatura inferiore a 150°. Operazioni di asciugatura condotte su prodotti tessili già' sottoposti ad una prima asciugatura e che sono stati nuovamente inumidite per essere sottoposte a trattamenti meccanici senza utilizzo di prodotti organici come la Goffratura, la Bottalatura e simili. Si precisa comunque che le operazioni di asciugatura condotte in macchine denominate genericamente "Ramose" sono escluse dal campo di applicazione della presente circolare. Sono da considerarsi "poco significative" le operazioni che per esempio vengono effettuate in macchine ove il trascinamento del materiale avviene senza uso di catene : Turbang, Airo, Val-Henricken.
- TRATTAMENTI CON UTILIZZO DI VAPORE ESPANSO quali stiratura, calandratura, decatizzo, vaporizzo, K.D., egualizzo e simili. Per Calandratura si intende quella operazione effettuata per conferire aspetto lucido e per compattare il tessuto mediante pressione esercitata da un cilindro metallico riscaldato. Per Decatizzo, Vaporizzo, K.D. ed Egualizzo si intendono quelle operazioni effettuate per conferire stabilità dimensionale e un particolare aspetto al tessuto mediante trattamento con vapore espanso.
- ASPIRAZIONE DELLE PELURIE che derivano dalle operazioni di filatura, melangiatura, cardatura, garzatura, cimatura, smerigliatura o altri trattamenti meccanici sui manufatti. Queste aspirazioni devono essere convogliate in un apposito sistema di depurazione di filtraggio a secco (sacchi, maniche o tasche), preferibilmente centralizzato. Il sistema di filtraggio deve essere dotato di idoneo camino.

ALLEGATO 2

Al punto 6 dell'allegato 1 del DPR 25 luglio 1991 e' riportata la seguente definizione per gli impianti orafi: "Laboratori orafi senza fusione di metalli".
A seguito di indagini svolte dal Servizio Ambiente della Regione Toscana, le sottoelencate lavorazioni sono da considerarsi poco significative e quindi ai sensi dell'art. 2 punto 2 del DPR 25 luglio 1991 il loro esercizio non richiede autorizzazione:

- FUSIONE IN FORNO A INDUZIONE CHIUSO: in tale tipo di forno la fusione e la colatura del metallo negli stampi avviene in modo automatico all'interno di una apposita macchina. Si è ritenuto utile riportare anche questo tipo di lavorazione solo per una forma di completezza, in quanto con questo tipo di forno non si hanno emissioni.
- SCOLATURA CERE : separazione, per fusione, della cera dagli stampi in gesso mediante apparecchi denominati scolacere. Il forno di scolatura dovrà essere fornito di termometro e termostato, che non consenta il superamento della temperatura di 200°C. Devono comunque essere' adottati sistemi di lavorazione e/o impianti tali che non vi sia emissione significativa di sostanze di degradazione delle cere o emissione rilevante di odori tali da arrecare fenomeni di molestia alle abitazioni vicine.
- COTTURA GESSO : operazione in cui i cilindri contenenti le forme in gesso, dopo che sono state separate dalla cera, vengono immessi in forno di cottura, in questa fase e' fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché' dal gesso venga asportata, per quanto possibile, tutta la cera prima di procedere alla cottura, nonché' di utilizzare tutte quelle misure idonee a prevenire la diffusione all'esterno degli odori derivanti da questa operazione.
- SALDATURA : operazione di assemblaggio o modellatura dei particolari costituenti l'oggetto da realizzare eseguita manualmente con microfiamma o con cannello.
- RICOTTURA O DISOSSIDO : trattamento termico in forni, ad atmosfera controllata, per eliminare eventuali tracce di ossidi superficiali dagli oggetti.
- DECAPAGGIO O BIANCHIMENTO : trattamento chimico in vasche con soluzione calda di acido solforico o cloridrico ad una concentrazione massima del 10% per la rimozione degli ossidi superficiali.
- VUOTATURA ELETTROLITICA : in tale operazione il manufatto da vuotare viene posto in bagno galvanico, costituito da una soluzione di acido solforico, e fatto funzionare da anodo, mentre il rame viene attaccato e disciolto depositandosi al catodo.
- VUOTATURA IN REATTORI A TENUTA STAGNA : in tale operazione il manufatto viene posto a vuotare in reattori stagni contenenti una soluzione di acido nitrico, il sistema di apparecchiature che compongono l'impianto permette lo svolgimento del processo senza emissioni in sistema chiuso.
- PULIMENTATURA : lucidatura finale degli oggetti realizzati per mezzo di pulitrici a spazzole rotanti e paste abrasive.

ALLEGATO 3

Al punto 23 dell'allegato 1 del. DPR 25 Luglio 1991 è riportata la seguente definizione : "Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro ".
A parere del Servizio Ambiente della Regione Toscana rientrano tra l'altro, nel punto 23 dell'allegato 1 del DPR 251/91, i sottoelencati casi:
1) ricambi d'aria finalizzati alla dispersione di energia termica;
2) sfiati da depositi contenenti oli combustibili;
3) emissioni da vasi di espansione condense provenienti da circuiti termici;
4) ventole a parete, installate ai sensi dell'art. 9 del DPR 303/56, a servizio dei locali, per garantire esclusivamente il ricambio d'aria;
5) sfiati a servizio degli impianti di emergenza e di sicurezza ai sensi del punto 3 paragrafo 1 del D.P.C.M. 21 luglio 1989;
6) aspirazioni installate sulla base di considerazioni tecnico-impiantistiche o igienico sanitarie che sono state prescritte dall’autorità competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle norme vigenti, e che producano flussi di massa inferiori a 1/20 di quelli stabiliti nei punti 3, 4 e 5 del paragrafo A "tipologie di sostanze inquinanti" dell'Allegato n.2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio1991 n. 33.
6.1- Tali emissioni non devono pertanto superare i seguenti valori: punto 3. "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (Tabella C) ":

Classe I flusso di massa inferiore a 0,5 g/h
Classe Il ...................................... 2,5 g/h
Classe IIl ...................................... 15 g/h
Classe IV ...................................... 100 g/h
Classe V ...................................... 250 g/h

punto 4. "Sostanze organiche sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D) ":

Classe I flusso di massa inferiore a 1,2 g/h
Classe II ...................................... 5 g/h
Classe III ...................................... 100 g/h
Classe IV ...................................... 150 g/h
Classe V ...................................... 200g/h

punto 5. "Polveri totali" (sono escluse le polveri contenenti metalli):

Polveri totali flusso di massa inferiore a 25,glh

Al fine del rispetto dei valori espressi ai punti 3 e 4, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.
6.2 - Si ricorda inoltre che i camini di queste emissioni, oltre ad avere di norma una sezione di sbocco che superi il colmo del tetto da cui fuoriescono devono rispettare anche quanto stabilito nella delibera C.R. 19 febbraio 1991 n. 33 e cioè' avere una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. Per quei camini le cui emissioni, pur rientrando nei valori indicati nella presente circolare diano luogo a comprovati fenomeni di molestia, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno tre metri la linea di colmo del tetto da cui fuoriescono e comunque di ogni edificio nel raggio di 30 metri.

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