E' illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge regionale toscana n. 71 del 2009, che sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2).
Premassima
a) E' illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge regionale toscana n. 71 del 2009, che sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali i principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2).
b) E' illegittimo l'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71 del 2009 laddove introduce l'ammissibilità di un regime deregolamentato, ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali
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