Sul termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall'art. 16, comma 5°, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati ma valevole anche per i piani di lottizzazione, e sulla possibilità o meno di deroga su accordo delle parti
Premassima
Sul termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall'art. 16, comma 5°, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati ma valevole anche per i piani di lottizzazione, e sulla possibilità o meno di deroga su accordo delle parti
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