Sull'art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.
Premassima
a) Sull'art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.
b) Sulla nozione di invariante strutturale del territorio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/05.
c) Sul piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto.
d) Sul P.I.T. che inserisce il territorio collinare toscano fra le invarianti strutturali
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