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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Toscana Permesso di costruire in zona agricola Normativa regionale Riservato agli abbonati

Sull'art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.

Pubblicato il 11 maggio 2011

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sull'art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.

T.A.R. Toscana, Sezione II, 23 marzo 2011 · francesco · 11 maggio 2011

Premassima

a) Sull'art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.

b) Sulla nozione di invariante strutturale del territorio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/05.

c) Sul piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto.

d) Sul P.I.T. che inserisce il territorio collinare toscano fra le invarianti strutturali

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Oggetto: Sull'art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse.

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