E' applicabilità il nuovo articolo 19 della legge 241/90 - riscritto con il Decreto Legge n. 35/2005 - al Permesso di Costruire in edilizia?
Premassima
E' applicabilità il nuovo articolo 19 della legge 241/90 - riscritto con il Decreto Legge n. 35/2005 - al Permesso di Costruire in edilizia?
Testo integrale
Ad avviso dello scrivente, considerato che:
- negli ultimi anni si è legiferato suddividendo di fatto tra territorio vincolato e territorio non vincolato, con conseguenti diverse discipline di procedimento dei titoli abilitativi;
- la giurisprudenza costante degli ultimi anni tende a considerare illegittimi i dinieghi di permessi a costruire basati unicamente su motivi di ordine estetico;
- quando l’A.C. è chiamata a valutare le opere abusivamente eseguite nell’ambito della richiesta di permesso a costruire in sanatoria (ex art. 13 tanto per capirci) deve attenersi a valutare unicamente la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, non potendo negare il rilascio del permesso per altri motivi;
- il D.L. n. 35/2005 non estende il procedimento della dichiarazione ad attività che comportino valutazioni discrezionali in merito alla pubblica incolumità, ambiente o paesaggio;
- il D.L. n. 35/2005 è applicabile da oggi anche alle opere soggette a permesso di costruire in intervento edilizio diretto (non soggette a previa approvazione di strumenti attuativi).
Inoltre sono propenso a ritenere che la presentazione della dichiarazione di inizio attività non sia una facoltà bensì la regola, visto che la norma parla di “ ogni atto di assenso …. è sostituito …” e non “può essere sostituito…”.
Geom. XXX
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Gent.le lettore,
il Legislatore nazionale nell’intento di rilanciare il sistema Italia ha nel marzo scorso emanato il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, epigrafato “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, c.d. decreto per la competitività, attualmente in corso di conversione in legge.
Per ciò che qui interessa, il Legislatore con l’art. 3 del suddetto decreto, epigrafato “Semplificazione Amministrativa”, ha introdotto delle disposizioni dirette a modificare la disciplina prevista dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, in materia di denuncia di inizio attività.
In particolare, con l’articolo in parola sono state ampliate le ipotesi in cui può iniziarsi un’attività, anche edilizia, senza la necessità di richiedere alle pubbliche amministrazioni competenti licenze, autorizzazioni, concessioni o nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale.
In tali casi, infatti, una semplice dichiarazione dell'interessato e sufficiente a sostituire tutti i provvedimenti abilitativi e l'attività potrà essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
Esclusi da tale nuova disciplina restano gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, del patrimonio culturale, paesaggistico e dell’ambiente nonché gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
Le modifiche così introdotte all’art. 19 della legge 241/90 dal d.l. 35/2005 hanno destato non poche perplessità nel campo dell’edilizia e numerosi sono stati i tecnici che hanno chiesto lumi in ordine alla mancata esplicita deroga dall’istituto in questione per il permesso di costruire, precedentemente prevista in modo esplicito dall’art. 19 della 241/90.
D’altronde una riformulazione così poco chiara di un testo che in precedenza non lasciava adito a dubbi non poteva che sollevare degli interrogativi.
Infatti, mentre il precedente testo della legge sottraeva espressamente le concessioni edilizie dall’applicazione del predetto istituto, la riformulazione proposta dal decreto per la competitività elimina tale deroga e ne sostituisce una generalizzata per gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla tutela dell’ambiente ed alla tutela della salute.
Tale diversa formulazione, indubbiamente, produce non pochi equivoci in ordine alla possibilità di applicare la nuova disciplina anche al permesso di costruire ed in particolare agli interventi edilizi diretti (non soggette a previa approvazione di strumenti attuativi).
Questa ipotesi, però, non sembra condivisibile, infatti, supporre che in tale diversa formulazione possa esserci una volontà legislativa volta a forzare il campo di applicazione in danno dei vincoli apposti all’uso del territorio è da escludersi e, comunque, se così non fosse deve imporre una particolare vigilanza sia sull’approvazione del provvedimento che sulla sua attivazione.
Inoltre, contro tale ipotesi, va fatto notare come lo stesso decreto, successivamente alle modifiche apportate all’art. 19 della 241/90, prevede e riconosce in capo alle amministrazione dei poteri interdettivi e conformativi anche a seguito dello spirare del termine previsto dalla legge per l’effettuazione dei controlli, sotto tale profilo, dunque, l’esercizio di una attività edilizia in assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione risulterebbe sempre esposto all’alea dell’intervento tardivo della p.a.
Certo è che la sostituzione di una norma chiara come quella dell’art. 19 della l. 241 con una disposizione sostanziamente equivalente ma fonte di dubbia interpretazione non depone a suo favore.
A scanso di equivoci la stessa Regione Toscana, all’indomani dell’emanazione del decreto legge n° 35/2005, è intervenuta con le seguenti osservazioni tecniche: “in TOSCANA, vista la vigenza dell'art. 58 della L.R. 9/1995, la DIA HA EFFICACIA IMMEDIATA e si applica anche nei casi esclusi dal nuovo art. 19 della legge 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal DL 35/2005. Procedure e modelli relativi devono quindi intendersi riferiti all'art. 58 della L.R. 9/1995”.
Art. 58 che così come previsto dalla legge Regionale del 20 gennaio 1995, n° 9, epigrafata “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”, detta in materia la seguente disciplina:
“ARTICOLO 58 (Denuncia in sostituzione del provvedimento)
1. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione nonchè nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire.
3. Sono altresì escluse dalla sostituzione le concessioni edilizie e le autorizzazioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431.”
Pertanto, in virtù di quanto sopra precisato, ad oggi in attesa di verificare i modi e le condizioni di conversione del decreto legge per la competitività non può che escludersi la possibilità di realizzare interventi di trasformazione edilizia del territorio mediante un mero atto sostitutivo.
Dott. Massimiliano Mascia


