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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Parlamento Inquinamento in genere

Autorizzazione ambientale unica integrata.Obbligatoria per tutti gli impianti con elevata potenzialità di inquinamento

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Autorizzazione ambientale unica integrata.Obbligatoria per tutti gli impianti con elevata potenzialità di inquinamento

Decreto Legislativo 59/2005. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento · francesco · 13 maggio 2005

Premassima

Autorizzazione ambientale unica integrata.Obbligatoria per tutti gli impianti con elevata potenzialità di inquinamento

Testo integrale

E' scattato il 7 maggio scorso per tutti gli impianti che presentano un elevata potenzialità di inquinamento l'obbligo di ottenere l'autorizzazione ambientale unica integrata che va a sostituire e a integrare le autorizzazioni previste dalla precedente disciplina relativamente alla tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo e della gestione rifiuti.

E' entrato in vigore infatti il decreto legislativo 59/2005 che appunto disciplina la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Infatti la legge, all'allegato 1, disciplina il rilascio il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti e le modalità d'esercizio degli impianti stessi. La legge prevede, per quanto riguarda gli impianti esistenti, che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione venga concluso entro il 30 ottobre 2007.

Per quanto concerne gli impianti nuovi, la legge prevede una procedura un pò più complessa cui comunque sono esenti gli impianti che alla data del 30 ottobre 2007 sono già in possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Gli impianti che sono tenuti ad ottenere questa autorizzazione appartengono alle attività energetiche, alla produzione e trasformazione dei metalli, all'industria dei prodotti minerali, all'industria chimica e alla gestione dei rifiuti. Per gli impianti esistenti, l'autorizzazione in oggetto deve essere rinnovata ogni cinque anni che decorrono dal 30 ottobre 2007, mentre per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 Mw il rinnovo deve essere effettuato ogni sette anni che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione ottenuta dopo l'entrata in vigore del Dlgs 59/2005.

Il rinnovo va fatto ogni otto anni per gli impianti che al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione risultavano registrati ai sensi del Regolamento CE 761/2001, mentre deve essere effettuato ogni sette anni nel caso gli impianti al momento del rilascio dell'autorizzazione integrata risultavano certificati in base alla norma UNI En Iso 14001.

Nel caso di violazione di queste disposizioni le sanzioni previste hanno anche carattere penale.

Tratto da suap.provincia.fi.it

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