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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Emilia BO Procedimento amministrativo

Non occorre un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Non occorre un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sezione I, 11 giugno 2012 · francesco · 7 luglio 2012

Premassima

Non occorre un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde

Testo integrale

SENTENZA N. 401

Per quanto riguarda la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, si deve osservare che costituisce un orientamento consolidato quello della non necessità di un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde. Ciò sia con riferimento alla legge n. 241 del 1990 che disciplina la generalità dei procedimenti amministrativi, sia con riferimento allo speciale procedimento oggetto di causa (vedi tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2010, n. 1013; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2009, n. 7756; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2007, n. 533; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 8 gennaio 2010, n. 19; T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II, n. 344 del 10/3/2004).

FATTO

Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna del 29.10.2003 di annullamento del provvedimento del 9.9.2003 n. 162675 cui comune di Rimini aveva epresso parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 al rilascio della concessione in sanatoria a seguito di istanza di condono per la realizzazione di un chiosco bar con servizi igenici in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 punto a) del D. L.vo n. 490/1999.
Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di difetto motivazione e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Il provvedimento del Soprintendente di Ravenna, come risulta espressamente dal terz’ultimo, riassuntivo, capoverso, pone a fondamento del disposto annullamento del parere il fatto che lo stesso è viziato in quanto lo scopo dell’art. 32 della L. n. 47/1985 è quello di vincolare il rilascio del condono alla preventiva verifica della compatibilità delle opere con la salvaguardia dei valori ambientali protetti dal vincolo, con conseguente deroga al vincolo stesso nel caso in cui detta verifica manchi o sia insufficiente.
L’autorizzazione comunale poi annullata ritiene non incompatibile col vincolo ambientale l’opera in quanto la stessa è assimilabile alle altre realtà presenti.
Sul punto il collegio osserva che il vincolo ambientale di cui si tratta ha certamente per scopo anche quello di preservare la percezione della visuale terra mare.
Ciò posto il ricorso è infondato, in quanto la motivazione del parere favorevole non spiega le ragioni per le quali tale visuale, quantomeno nella parte già non ostruita dall’edificazione, possa essere garantita in presenza delle opere sopradescritte, in quanto i soli profili dell’assimilabilità dell’opera alle altre già presenti non considera tutti i valori tutelati dal vincolo.
Inoltre manca una adeguata comparazione, in relazione ai valori paesaggistici tutelati dal vincolo, della situazione dei luoghi prima e dopo l’intervento autorizzato.
Il parere di cui si tratta ha per scopo quello di valutare l’impatto delle opere sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della relazione con altre strutture ecc..
Per quanto sopra sussistono i vizi di mancata (insufficiente) verifica che, nella sostanza, la Soprintendenza di Ravenna ha posto a fondamento del diniego col terz’ultimo, riassuntivo, capoverso.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, si deve osservare che costituisce un orientamento consolidato quello della non necessità di un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde. Ciò sia con riferimento alla legge n. 241 del 1990 che disciplina la generalità dei procedimenti amministrativi, sia con riferimento allo speciale procedimento oggetto di causa (vedi tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2010, n. 1013; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2009, n. 7756; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2007, n. 533; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 8 gennaio 2010, n. 19; T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II, n. 344 del
10/3/2004).
Nel caso concreto il provvedimento di autorizzazione comunale specifica che il Ministero dei beni Culturali può esercitare il potere di annullamento nel termine di 60 gioni dal suo ricevimento.
In tale contesto i ricorrenti conoscevano la pendenza del procedimento davanti alla Soprintendenza; pertanto le esigenze partecipative cui è preordinato l’articolo 7 della legge 241 del '90 citata sono state, nel caso concreto, soddisfatte.
In conclusione il ricorso all’esame deve essere rigettato in toto siccome infondato.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda sussistono motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Alberto Pasi, Consigliere

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