Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Consiglio di Stato Oneri concessori Riservato agli abbonati

È da escludere l'applicabilità del trattamento contributivo di favore a magazzini per deposito e commercio ove non siano “collegati ad altro stabile adibito alla attività produttiva”

Scarica il PDF Pubblicato il 7 luglio 2012

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

È da escludere l'applicabilità del trattamento contributivo di favore a magazzini per deposito e commercio ove non siano “collegati ad altro stabile adibito alla attività produttiva”

Consiglio di Stato, Sezione V, 19 giugno 2012 · francesco · 7 luglio 2012

Premassima

È da escludere l'applicabilità del trattamento contributivo di favore a magazzini per deposito e commercio ove non siano “collegati ad altro stabile adibito alla attività produttiva”

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: È da escludere l'applicabilità del trattamento contributivo di favore a magazzini per deposito e commercio ove non siano “collegati ad altro stabile adibito alla attività produttiva”

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →