Indicazione operative sul recepimento della Direttiva 2002/91/CE in materia di rendimenti energetici in edilizia
Premassima
Indicazione operative sul recepimento della Direttiva 2002/91/CE in materia di rendimenti energetici in edilizia
Testo integrale
1) Ambito di applicazione: le norme del Decreto valgono solo per edifici di nuova costruzione oppure per edifici esistenti che siano stati ristrutturati (le norme si applicano, in questo caso, gradualmente in funzione della rilevanza della ristrutturazione);
2) Esclusioni: le norme del Decreto Legislativo non si applicano ai beni architettonici, fabbricati industriali, artigianali, agricoli (non residenziali) se riscaldati per esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui del processo medesimo non altrimenti riutizzabili; fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 metri quadrati;
3) Decreti attuativi: entro 4 mesi dal giorno 8 ottobre 2005 (data in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo) dovranno essere emanati da parte del MAP (d'intesa con CNR, ENEA, consumatori, Ministero Ambiente, Conferenza Stato Regioni), alcuni decreti attuativi, che andranno ad impattare, fatto salvo tutto quanto sopra richiamato ai punti 1 e 2, anche sull'attività di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria, e (solo per il settore terziario) gli impianti di illuminazione;
4) Regime transitorio (nei 4 mesi di intervallo prima dell'emanazione dei Decreti Attuativi): si rimanda agli articoli 7 e 9 del DPR 412/93 e all'allegato L del medesimo Decreto Legislativo n. 192, che stabilisce la seguente cadenza per la manutenzione (vedere punto 1 – ambito di applicazione):
Manutenzione annuale = indipendentemente dalla potenza dell'impianto, se alimentato a combustibile liquido o solido oppure se alimentato a combustibile gassoso con potenza pari o superiore a 35 kW;
Manutenzione biennale (è il caso più complesso e, per certi versi, ambiguo) = per impianti ("diversi da quelli di cui al punto precedente") con potenza inferiore a 35 kW, se con anzianità di installazione superiore a 8 anni nonché per impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto posti in locali abitati (per il "maggior sporcamento aria comburente");
Manutenzione quadriennale = per impianti alimentati a combustibile gassoso e potenza inferiore a 35 kW.
Per ulteriori informazioni:
Tiziana Trillo
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