Il soggetto produttore di rifiuti tossici (nella specie, rifiuti industriali speciali) è, comunque, sottoposto alla responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 c.c. e non può esimersi da essa sostenendo di aver affidato completamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi.
Premassima
a) Il soggetto produttore di rifiuti tossici (nella specie, rifiuti industriali speciali) è, comunque, sottoposto alla responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 c.c. e non può esimersi da essa sostenendo di aver affidato completamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi.
b) Sulla tesi che assume l'illegittimità dell'ordine di bonifica, paventandosi che quest'ultimo possa risultare, per così dire, “duplicativo” della già disposta condanna al risarcimento del danno ambientale
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