Decreto istitutivo di un elenco per l'affidamento a professionisti qualificati esterni di incarichi di progettazione e direzione lavori da parte del Ministero delle Attività Produttive
Premassima
Decreto istitutivo di un elenco per l'affidamento a professionisti qualificati esterni di incarichi di progettazione e direzione lavori da parte del Ministero delle Attività Produttive
Testo integrale
modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n.109, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n.554 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 24, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che sostituisce l’art. 17, comma 12, della legge 11.2.1994, n.109;
CONSIDERATO che per le necessità manutentive degli edifici ministeriali occorre, in relazione a specifiche opere tecniche, procedere alla progettazione degli interventi per consentire l’appalto e la realizzazione dei lavori qualora questi non possano essere svolti da personale interno del Ministero;
CONSIDERATO che per affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a 100.000 euro (ai sensi dell’art. 17 comma 12 della legge 109/94 e s.m.e i. e dell’art. 62 comma 1 del DPR 554/99) occorre procedere ad adeguata pubblicità e alla salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
CONSIDERATO che ai fini dell’economicità, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, si ritiene necessario costituire un elenco di professionisti qualificati ed esterni per lo svolgimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria integrata e per i servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici come definiti dalla vigente legge quadro n. 109/94 e s.m. e i., il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori;
DECRETA
Articolo 1
Gli incarichi di progettazione e altri servizi connessi d’importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 12 della Legge 109/94 e s. m. e i. e dall’art. 62 comma 1 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 554/99, saranno affidati sulla base di un esame comparativo delle capacità e delle esperienze ai soggetti professionali che abbiano presentato domanda presso il Ministero delle Attività Produttive.
Articolo 2
La domanda per il conferimento degli incarichi per le prestazioni professionali inerenti i servizi tecnici di architettura e d’ingegneria potranno essere presentate dai soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lett. d), e), f), e g) della citata legge 109/94 e s.m.e i. seguendo le istruzioni sulle modalità d’iscrizione e di compilazione dei relativi moduli, che saranno pubblicate mediante avviso pubblico sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive.
Articolo 3
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000,00 euro; l’acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Ministero delle Attività Produttive, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Articolo 4
L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Ministero delle Attività Produttive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri: - tipologia dell’incarico da affidare - rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione - rotazione, ove possibile, degli incarichi - disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Articolo 5 I compensi, a percentuale e a quantità, saranno stabiliti sulla base delle vigenti tariffe professionali, con la riduzione del 20% come stabilito dalle vigenti norme per gli incarichi conferiti da Pubblica Amministrazione; per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra le parti.
Articolo 6
Nei casi previsti dalla legge 109/94 e s.m.e i. i soggetti individuati per il conferimento dell’incarico dovranno produrre, con la sottoscrizione del relativo contratto, la documentazione di cui all’art. 105 commi 1 e 4 del d. P.R. 554/99; si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato degli impedimenti alla realizzazione dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e sull’immobile.
Articolo 7
L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del contratto di cui all’articolo precedente di definire, in relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, l’entità del massimale della polizza di cui all’art. 30 comma 5 della legge 109/94.
Articolo 8
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.e i., dall’Ufficio B3 - Servizio Tecnico - con sede in Via Molise, 2 – 00187 Roma, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Roma, 4 novembre 2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Francesco Saverio Leone)