Autore: francesco - Pubblicato il 14 novembre 2012
[A] Sull’art. 150 del D.lgs 42 del 2004 rubricato “Inibizione o sospensione dei lavori” secondo il quale “Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141 ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’art. 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio”. [B] Sull’intervenuta inoppugnabilità delle autorizzazioni uniche, tempestivamente comunicate alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e mai impugnate dal MIBAC, con mancata partecipazione del Direttore regionale e del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici alla conferenza di servizi. [C] Sul regime della nullità dell’atto amministrativo
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