Il meccanismo della conferenza di servizi delineato dalla L. n. 241/1990 non prevede affatto che i pareri dei vari enti partecipanti siano resi noti in anticipo agli altri.
Premassima
a) Il meccanismo della conferenza di servizi delineato dalla L. n. 241/1990 non prevede affatto che i pareri dei vari enti partecipanti siano resi noti in anticipo agli altri.
b) L'eventuale “ostruzionismo” (leggasi mancata partecipazione o partecipazione non costruttiva alla conferenza dei servizi) deve essere in qualche modo sanzionato.
c) Con riguardo alla provenienza della biomassa, la normativa vigente non ne impone la specificazione dettagliata, essendo un tale onere inesigibile alla luce del diritto di libertà di iniziativa economica.
d) L'art. 216 T.U.L.S. in materia di industrie insalubri (e con esso il conseguente D.M. 5/9/1994) non appare compatibile con l'attuale assetto normativo nella parte in cui la norma fa riferimento generico all'”abitato” e alle “campagne”.
e) Molto spesso i piani regolatori sono concepiti in maniera del tutto errata laddove consentono che le zone D siano collocate in adiacenza a zone residenziali oppure laddove consentono che all'interno delle zone D siano ubicati insediamenti residenziali, perché questo è alla base di molte controversie simili a quella che occupa il Tribunale. [F] Sulla differenza tra VAS e VIA
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