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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione ICI e Imposta municipale unica

Imposte sui trasferimenti immobiliari - INVIM e imposta di registro - Immobili non ancora accatastati - Valutazione - Necessita' di procedere all'accatastamento - Potere di rettifica dell'ufficio - Sospensione del termine - Esclusione

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Imposte sui trasferimenti immobiliari - INVIM e imposta di registro - Immobili non ancora accatastati - Valutazione - Necessita' di procedere all'accatastamento - Potere di rettifica dell'ufficio - Sospensione del termine - Esclusione

Corte di Cassazione, Sezione V Tributaria, 21 novembre 2005, n. 24529 · francesco · 17 dicembre 2005

Premassima

Imposte sui trasferimenti immobiliari - INVIM e imposta di registro - Immobili non ancora accatastati - Valutazione - Necessita' di procedere all'accatastamento - Potere di rettifica dell'ufficio - Sospensione del termine - Esclusione

Testo integrale

Allorquanto il contribuente si sia avvalso delle facolta' di cui all'art. 12 del DL 14 marzo 1988, n. 70, chiedendo l'applicazione del sistema di valutazione automatica ad immobili non ancora accatastati, ma di cui abbia richiesto l'accatastamento, la notifica dell'avviso di liquidazione deve avvenire entro il ternmine decadenziale di tre anni decorrente dal pagamento dell'imposta, e non della ricezione del certificato catastale inviato dall'UTE.

* Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Svolgimento del processo

1. L'Ufficio del registro di Rovereto, sulla base di alcuni elementiforniti dal Comune di Panchia' (TN), rettificava, con avviso diaccertamento, il valore relativo ad un immobile, oggetto di un atto dicompravendita, registrato il 23 agosto 1995, dichiarato dalle parti intervenuti nel corso dell'atto (F.Z., venditore, e M.Z., compratore).

In particolare, venivano rettificati, ai fini applicativi dell'Invim, ilvalore iniziale e quello finale del cespite.

2. Con ricorso diretto alla Commissione tributaria di I grado di Trento,i ricorrenti dichiaravano che l'immobile era un edificio rurale in avanzatostato di precarieta' e con urgente necessita' di ristrutturazione,effettuata a seguito del rilascio della concessione da parte del comune.

I contribuenti, in particolare, contestavano la valutazione di lire 1milione a mq, data dall'ufficio al bene, e dichiaravano di aver richiestol'applicazione della valutazione automatica, di cui alla L. n. 154 del 1988,sebbene il cespite fosse sfornito di rendita catastale.

L'ufficio si costituiva e rilevava la definitivita' della rettifica deivalori ai fini Invim per l'omessa impugnazione.

3. La Commissione adita respingeva il ricorso e le parti appellavano lasentenza, davanti alla Commissione tributaria di II grado di Trento, pererrata interpretazione dell'art. 12 della L. n. 154 del 1988 e per vizio dimotivazione, ritenendo sproporzionata la valutazione attribuita dall'ufficioal bene compravenduto.

L'ufficio osservava, tra l'altro, che la necessita' di compiere gliaccertamenti di competenza, entro il termine decadenziale, non potevaimpedire di svolgere gli accertamenti sul valore dell'immobile.

4. La Commissione tributaria di II grado di Trento, ritenuta noncontestato il valore iniziale del bene lo confermava al valore di cessione,indicata nell'atto di vendita, atteso che l'Amministrazione, vincolata dallarichiesta delle parti, non avrebbe osservato, per il tramite dell'UTE, iltermine di dieci mesi, stabilito dall'art. 12 della L. n. 154 del 1988, perl'attribuzione della rendita e l'invio del relativo certificato all'ufficiodel registro.

5. Avverso tale pronuncia ricorre l'Amministrazione finanziaria delloStato, con impugnazione affidata ad un unico motivo, contro cui resistono icontribuenti, con controricorso e memoria.

Motivi della decisione



1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 e 12 del D.L.n. 70 del 1988, convertito nella L. n. 154 del 1988, nonche' omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa piu' punti decisivi dellacontroversia) l'Amministrazione finanziaria dello Stato, deduce che ladisposizione di cui all'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, contenentela previsione di non rettificabilita' dei valori o corrispettivi degliimmobili iscritti in catasto, suppone che tali cespiti, per i quali siadichiarato un valore in misura non inferiore a sessanta volte il reddito(recte: settantacinque volte, ex D.M. 11 novembre 1989, come risultante incatasto, se terreni, o di cento volte il reddito, risultante in catasto, peri fabbricati) abbiano gia' una rendita catastale.

Nel caso di specie, invece, la particella fondiaria oggetto di trasferimentosarebbe risultata ancora sprovvista di rendita, per l'avvenuta divisione(con decreto tavolare) in due porzioni della particella originaria e per lamancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile esistentesul fondo.

La Commissione di appello avrebbe errato nel suo giudizio, affermandoche il mancato rispetto del termine di dieci mesi, stabilito dall'art. 12della L. n. 154 del 1988, calcolato a partire dalla domanda di voltura, perl'attribuzione della rendita, avrebbe determinato il consolidamento delvalore finale dichiarato nell'atto.

In tale modo, si sarebbe determinato una sorta di surrettiziapreclusione del potere di verifica per l'Amministrazione finanziaria.

2. Il ricorso, che e' infondato, deve essere respinto.

2.1. L'impugnazione proposta dall'Amministrazione pone a questa Corteuna sola questione di diritto, anche se la ricorrente, al contempo, noncerta della sicura rispondenza del quesito posto alla giusta - e a se'favorevole - risoluzione del caso, lo arricchisce di allegazioni econsiderazioni in fatto (la rendita catastale non sarebbe stata attribuitaper presunti lavori di ristrutturazione o per la avvenuta divisione dellaparticella di terreno su cui insisteva l'immobile, eccetera) che, per ovvieragioni, non possono trovare ingresso in questo giudizio.

Del resto, la sentenza di merito ha motivato l'accoglimento dellapretesa del contribuente soltanto sulla base dell'argomento giuridico,oggetto di contesa, senza alcun riferimento alle ragioni fattuali cheavrebbero impedito all'Amministrazione di pervenire al risultato attributivodella rendita catastale.

Il quesito posto va dunque esaminato senza che le argomentazioni dicontorno assumano rilievo ed interesse, essendo - a tale fine - superflui odel tutto inammissibili, in questa sede.

Peraltro, anche le incertezze palesate nel ricorso, con riguardo al tipodi immobile oggetto di accertamento, devono considerarsi irrilevanti, aisensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 90 del 1990 (convertito nella L.n. 165 del 1990), secondo il quale anche "5. Le costruzioni..." indicate "... nella lettera a) del comma primo dello articolo 39 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917..." (cioe', le cosiddette abitazionirurali) nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate adabitazione di persone, "... devono essere iscritte al catasto ediliziourbano entro il 31 dicembre 1991".

2.2. La questione riguarda, innanzitutto, le conseguenze della ritardataattribuzione di rendita catastale di un immobile, da parte dell'UTE, e poianche le conseguenze di questo ritardo sullo svolgimento dell'azionefinanziaria, tenuto conto del termine in cui questa deve essere svolta.

2.2.1. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988(convertito nella L. n. 154 del 1988), "Gli uffici tecnici erariali, entrodieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sonotenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogola registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizionecon attribuzione di rendita".

Nel caso che ci occupa, non e' contestato, soprattuttodall'Amministrazione, ne' il fatto che l'UTE competente non abbia inviatoall'ufficio del registro dell'atto in esame, il certificato attributivodella rendita al cespite, ne' il fatto che, comunque, al momento dellarettifica, fosse vanamente decorso il termine di dieci mesi dalla domanda divoltura e dalla specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale.

Cio' che forma oggetto di doglianza, da parte della ricorrente, e', daun lato, solo un fatto impeditivo di quella attribuzione, che si e' dettonon rilevare in questa sede perche' trattasi di mera quaestio facti, e, daun altro, le conseguenze e gli effetti di quel ritardo sull'azionefinanziaria.

Sotto questo secondo profilo, la Commissione di appello ha ritenuto cheil mancato esercizio del potere attributivo di rendita, o il suo ritardooltre il decimo mese dalla richiesta, comportasse una sorta di decadenzadell'Amministrazione dal potere di rettifica rispetto a quanto dichiarato.

L'Amministrazione, insorge contro tale affermazione in diritto e invocale necessita' poste dal termine triennale per l'esercizio dell'azionefinanziaria a ragione giustificatrice dell'urgente esercizio del potere direttifica, altrimenti insanabilmente precluso.

2.2.2. Osserva la Corte che, come gia' affermato in altro simile erecente precedente (Cassazione, sent. n. 12163 del 2005), i termini didecadenza dell'azione della finanza, previsti dall'art. 76 del D.P.R. 26aprile 1986, n. 131, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono peril solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilita' diproroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionalitassativamente previsti dalla legge. Detti termini, percio', non restanosospesi o interrotti per la necessita' che altri uffici finanziari debbano(nel caso di richiesta dell'attribuzione di rendita catastale da partedell'UTE), nello stesso periodo di tempo previsto per la liquidazionedell'imposta, compiere attivita' prodromiche alla liquidazione stessa.

Infatti, l'Ufficio tecnico erariale puo' utilizzare l'intero periodo didieci mesi a propria disposizione, senza con questo interferire opregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'ufficio del registro.

Quest'ultimo, percio', deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplinanormativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di liquidazione entroil termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta",con la conseguenza che detto termine non puo' essere fatto decorrere dallaricezione del certificato inviato dall'UTE (cfr. Cassazione, sent. n. 9052 del 2005).

In sostanza, il coordinamento dell'azione amministrativa propria didiversi uffici pubblici, peraltro appartenenti allo stesso comparto dellapubblica amministrazione (finanziaria), non puo' risolversi a sfavore delcontribuente il quale abbia posto tutto quanto la legge gli impone perottenere la valutazione cosiddetta automatica del bene oggetto dell'attotassato, a cominciare dalla richiesta della rendita catastale mancante.

2.2.3. La Commissione tributaria, pertanto, ha correttamente annullatol'avviso di rettifica, con decisione esatta nel suo dispositivo, anche senecessitante di alcune considerazioni correttive.

Infatti, va considerata valida la dichiarazione di valore delcontribuente nel caso, come quello in esame, in cui il bene oggettodell'atto, sia privo di rendita catastale, non per negligenza della parte,che invece l'ha correttamente richiesta all'Amministrazione, ma per mancanzaascrivibile - in via esclusiva - all'inerzia o al ritardodell'Amministrazione fiscale, onde l'impossibilita' dell'esercizio delpotere di rettifica per fatto proprio dell'Amministrazione.

La Commissione, infatti, verificato che, essendo ormai decorso iltermine triennale per liquidare l'imposta, per essere stato registratol'atto nel 1995, ha giustamente ritenuto di porre a caricodell'Amministrazione l'impossibilita' di procedere altrimenti allaliquidazione del tributo, escludendo che le conseguenze del proprio ritardopotessero ricadere sul contribuente incolpevole.

3. Il ricorso, va - con tali integrazioni motivazionali apportate allasentenza impugnata - respinto, con la condanna dell'Amministrazione allarifusione delle spese, liquidate come da dispositivo, in favore della partevittoriosa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamentodelle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.550,00, di cuieuro 50,00 per esborsi, euro 1.500,00, per onorari, oltre spese generali edaccessori, come per legge.

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