Il limite di 10 m. di distanza, di cui all'art. 9, primo comma n. 2.
Premassima
a) Il limite di 10 m. di distanza, di cui all'art. 9, primo comma n. 2.
b) D.M. n. 1444/1968 deve computarsi alle sole parti che si fronteggiano ovvero anche con riferimento ad ogni altro punto dei fabbricati?
c) Il suddetto limite si applica anche alla sopraelevazione?
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