Ai fini del calcolo del “percorso pedonale più breve” previsto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 per l'individuazione della distanza tra farmacie possono prendersi in considerazione i tratti di strada non percorribili in sicurezza da pedoni a causa dell'assenza di marciapiedi e del transito di auto ad alte velocità?
Premassima
Ai fini del calcolo del “percorso pedonale più breve” previsto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 per l'individuazione della distanza tra farmacie possono prendersi in considerazione i tratti di strada non percorribili in sicurezza da pedoni a causa dell'assenza di marciapiedi e del transito di auto ad alte velocità?
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