Sulla definizione di pianificazione perequativa generale e parziale.
Premassima
a) Sulla definizione di pianificazione perequativa generale e parziale.
b) In ordine alla disciplina della compensazione urbanistica di cui all'art. 27, comma 1 e 2 della legge provinciale di Trento n. 15/2015.
c) In merito alla ratio e quantificazione dei diritti edificatori di cui alla compensazione urbanistica.
d) Sulla natura derogabile dei modelli di compensazione e perequazione urbanistica elaborati dal legislatore regionale ad opera dei singoli enti comunali.
e) In merito alla natura non puntuale della motivazione richiesta in sede di adozione di uno strumento urbanistico. [F] Quando invece le scelte di pianificazione richiedono obblighi motivazionali più rigidi? [G] Quali gli obblighi motivazionali richiesti per le norme di piano che prevendono un meccanismo di compensazione urbanistica? [H] Sul divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale con riferimento alla attività discrezionale. [I] Quali gli effetti dell'annullamento in sede giurisdizionale di una variante urbanistica?
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