Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Consiglio di Stato Condominio Riservato agli abbonati

Sei ai fini della collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio sia necessario il consenso degli altri condomini.

Scarica il PDF Pubblicato il 17 novembre 2023

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sei ai fini della collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio sia necessario il consenso degli altri condomini.

Consiglio di Stato, Sezione II, 16 marzo 2020 · Dott. Chiara Simoni · 17 novembre 2023

Premassima

a) Sei ai fini della collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio sia necessario il consenso degli altri condomini.

b) Se l'apposizione di una canna fumaria sull'esterno delle mura condominiali sia esplicazione del potere del singolo proprietario di uso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sei ai fini della collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio sia necessario il consenso degli altri condomini.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →