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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Forum Distanze dalle costruzioni e dai confini

Quesito sulla necessità di rispettare la distanza dal confine per la realizzazione di un cornicione di mt. 1.50

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Quesito sulla necessità di rispettare la distanza dal confine per la realizzazione di un cornicione di mt. 1.50

Forum: Distanze dai confini · francesco · 6 maggio 2007

Premassima

Quesito sulla necessità di rispettare la distanza dal confine per la realizzazione di un cornicione di mt. 1.50

Testo integrale


QUESITO FORMULATO SU
forum.urbanisticatoscana.it

Ho avuto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio urbano.
La distanza del filo fabbricato dal confine è pari a mt. 5 così come prevede il regolamento edilizio.
E' stato inoltre concesso e quindi realizzato in conformità al permesso di costruire un cornicione di mt. 1.50, per cui la distanza dal confine passa da mt. 5 a mt. 3.50.
Quindi mi trovo con i lavori conformi al permesso di costruire ma difformi dal regolamento edilizio.
Su esposto del proprietario del fondo confinante, del quale fondo sono comproprietario, il dirigente del U.T. ha emesso ordinanza di demolizione del cornicione.
Ho qualche possibilità, anche mediante sanzione pecuniaria, per non procedere alla demolizione del cornicione?


RISPOSTA


Salvo che con il termine "cornicione" non si intenda qualcosa di diverso rispetto ad un mero decoro architettonico privo di una propria autonomia funzionale, ritengo che nel caso prospettato non vi si stata violazione del regolamento edilizio.
Riporto di seguito la giurisprudenza in materia di irrilevanza delle distanze per la realizzazione dei cornicioni:

Consiglio di Stato 2005
In tema di distanze legali tra edifici o dal confine, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di finitura od accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni , le grondaie e simili, invece, rientrano nel concetto civilistico di costruzioni, le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. aggettanti) che, se pur non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato.

Corte d’Appello di Firenze 2006
http://www.urbanisticatoscana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1343
La conclusione ineluttabile, per quanto gravosa, di questo discorso, è che la costruzione dei convenuti è illegittima, per tutta quella parte che ricade, al di sotto della distanza minima di dieci metri dalla costruzione dell’attore, misurata tale distanza in senso ortogonale fra le contrapposte pareti. In altre parole, è illegittima la parte che viene a trovarsi dentro la fascia, larga dieci metri, di proiezione ortogonale della parete del fabbricato dell’attore. Tale parte va demolita, in ossequio alla regola fondamentale dell’art. 873 c.c. A rigore di normativa, viola la distanza anche il terrazzino, che, peraltro, non è nemmeno a sbalzo, e, secondo giurisprudenza consolidata, date le dimensioni (circa m. 1,50 di profondità), non può essere considerato alla stregua di un semplice elemento di decoro architettonico, come mensole e cornicioni, o tecnico, come grondaie e sporgenze di tetto.

Corte di Cassazione 2005
In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni , le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetto "aggettanti") che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbrica.

Corte d’Appello di Firenze 2005
http://www.urbanisticatoscana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=986
Quando si realizzi un edificio dotato di sporti od aggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od aggetti, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze.
Nel calcolo delle distanze fra le costruzioni devono trascurarsi solo gli sporti che consistono in sporgenze di limitata entità, con fun-zione meramente decorativa, mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti. Con la conseguenza che il proprietario del terreno confinante non può, in violazione delle distanze legali, realizzare una tettoia che avanzi rispetto all'edificio già esistente, dovendo la tettoia considerarsi parte integrante del fabbricato.


Corte di Cassazione 2001
In particolare, quando si realizzi un edificio dotato di sporti od aggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od aggetti, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio od una pertinenza in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze; a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Corte di Cassazione 2000
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel calcolo delle distanze tra costruzioni devono trascurarsi soltanto quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose in quanto di limitata entità e con funzione meramente decorativa o di rifinitura; devono, invece, considerarsi le sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti, implicanti perciò, un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come appunto i balconi, (anche se scoperti) formati da solette aggettanti di apprezzabile profondità, ampiezza, consistenza e sviluppate lungo il fronte (in tutto o in parte) dell'edificio.

In ogni caso, a prescindere da quanto stabilito dalla giurisprudenza appena richiamata, nel caso in esame il Comune non avrebbe potuto emanare un'ordinanza di demolizione del manufatto legittimamente assentito con permesso di costruire.

Anche nell'ipotesi in cui si fosse trattato di un qualcosa di ben più rilevante di un mero cornicione, l'Amministrazione, essendosi già espressa circa la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente, avrebbe dapprima dovuto instaurare un procedimento di annullamento parziale del permesso di costruire già rilasciato e soltanto dopo emanare l'ordinanza di demolizione.

Presupposto per l'annullamento del già emanato permesso di costruire avrebbe peraltro dovuto essere il rilevante interesse pubblico in gioco, il breve lasso di tempo intercorso dall'adozione del provvedimento e la tutela dell'affidamento del privato che ha già realizzato l'opera.

Va da sé che l'interesse del vicino non può coincidere con quell'interesse pubblico che avrebbe potuto costituire il presupposto dell'annullamento parziale del permesso di costruire. E vi è persino da dubitare che vi sia un interesse pubblico a rimuovere una così modesta opera.

Non è un caso, infatti, se ad esprimersi in merito al rispetto delle distanze di tali opere sia stato spesso il giudice ordinario, in luogo del giudice amministrativo. Sintomo questo che tali vicendi rietrano più nelle controversie di vicinato che non nella tutela dell'assetto del territorio di cui è portatore il Comune.

Dott. Francesco Barchielli

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