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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Distanze dalle costruzioni e dai confini Riservato agli abbonati

L'art. 879 c.c. - il quale statuisce che "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano" - deroga all'art. 873 riguardo alle distanze fra le "costruzioni su fondi finitimi"

Scarica il PDF Pubblicato il 18 aprile 2008

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

L'art. 879 c.c. - il quale statuisce che "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano" - deroga all'art. 873 riguardo alle distanze fra le "costruzioni su fondi finitimi"

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 27 febbraio 2008 · francesco · 18 aprile 2008

Premassima

L'art. 879 c.c. - il quale statuisce che "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano" - deroga all'art. 873 riguardo alle distanze fra le "costruzioni su fondi finitimi"

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Oggetto: L'art. 879 c.c. - il quale statuisce che "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano" - deroga all'art. 873 riguardo alle distanze fra le "costruzioni su fondi finitimi"

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