Sulla natura del patto territoriale quale accordo procedimentale ex artt. 11 della legge 241 del 1990 e 2, comma 203, e ss. della legge 662 del 1996.
Premassima
a) Sulla natura del patto territoriale quale accordo procedimentale ex artt. 11 della legge 241 del 1990 e 2, comma 203, e ss. della legge 662 del 1996.
b) La programmazione negoziata, nel momento in cui rende comuni, nella causa dell'accordo, le esigenze private della produzione e del commercio e le esigenze di pubblico interesse di sviluppo e di tutela del territorio, rende concreto l'obbligo della Repubblica di intervenire per la promozione del contesto sociale laddove quest'ultimo ha necessità di essere sostenuto.
c) La modifica di un piano territoriale paesistico può rientrare nel contenuto di un accordo di programma.
d) La partecipazione del Sindaco all'accordo di programma comporta l'impegno da parte di questi a sottoporre la questione all'organo competente, la cui decisione dovrà essere istruita e motivata anche con specifico riferimento all'accordo di programma
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