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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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Sull'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove prevede che sono consentite “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche” e sulla sua invocabilità o meno per i piani di recupero

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sull'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove prevede che sono consentite “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche” e sulla sua invocabilità o meno per i piani di recupero

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sezione I, 5 maggio 2010 · francesco · 20 maggio 2010

Premassima

Sull'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove prevede che sono consentite “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche” e sulla sua invocabilità o meno per i piani di recupero

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Oggetto: Sull'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove prevede che sono consentite “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche” e sulla sua invocabilità o meno per i piani di recupero

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