Nella vigenza della nuova legge regionale n. 1/2005, sono ancora applicabili, ai piani di zona vigenti, le procedure di variante agli stessi ai sensi dell'art. 34 della legge 865/1971?
Premassima
Nella vigenza della nuova legge regionale n. 1/2005, sono ancora applicabili, ai piani di zona vigenti, le procedure di variante agli stessi ai sensi dell'art. 34 della legge 865/1971?
Testo integrale
Comune di XXX
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L’art. 71 della legge regionale toscana n. 1 del 2005 dispone che “I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare)”.
Direi quindi che - salve le norme transitorie della legge regionale - continua ad applicarsi per le varianti al PEEP la procedura prevista dall’art. 8 della legge n. 167/1962, così come modificato dall’art. 34 della legge n. 865 del 1971).
Tale norma, all’ultimo comma, prevede una semplificazione procedimentale laddove dispone che “Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530”.
Dott. Francesco Barchielli