La richiesta di compilazione di una domanda di iscrizione ad un circolo privato non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente ad escludere lo svolgimento di un'attività aperta al pubblico, quest'ultima soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 68 del t.u.l.p.s.
Premassima
a) La richiesta di compilazione di una domanda di iscrizione ad un circolo privato non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente ad escludere lo svolgimento di un'attività aperta al pubblico, quest'ultima soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 68 del t.u.l.p.s.
b) Sull'esercizio di un bar all'interno di un circolo con finalità ricreative (aggregato al comitato nazionale AICS; ente che, come le ARCI - ACLI - UISP - AICS - ENDAS, sorto per il tempo libero dei lavoratori, impartisce con le stesse le finalità istituzionali nel campo culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale).
c) L'art. 4, comma 1 del d.m. 564/92 vieta espressamente che le sedi dei circoli privati abbiano un accesso diretto, oltre che da strade e piazze, da “altri luoghi pubblici”.
d) Sui presupposti che devono sussistere affinché un'area si assoggettata al codice della strada, all'art. 2054 cod. civ. ed alla L. n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria
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