Sul c.d. “eccesso di “consultazione”, ovverosia sul fatto che l'Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o non imposti.
Premassima
a) Sul c.d. “eccesso di “consultazione”, ovverosia sul fatto che l'Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o non imposti.
b) Il legislatore, nel disciplinare l'accertamento di compatibilità paesaggistica, non predetermina i parametri sulla cui base deve essere compiuta la valutazione, lasciando quindi alla più ampia discrezionalità dell'autorità competente qualsiasi tipo di scelta
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