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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte di Cassazione Imposte tasse e altri corrispettivi

Agevolazioni prima casa - Domanda - Necessità

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Agevolazioni prima casa - Domanda - Necessità

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 2 novembre 2005, n. 21242 · francesco · 18 dicembre 2005

Premassima

Agevolazioni prima casa - Domanda - Necessità

Testo integrale

Si puo' godere dei benefici per l'acquisto della prima casa solo su domanda.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1205 del 2 aprile 1992 il Tribunale di Genova omologavail concordato del fallimento G.C. che prevedeva - tra l'altro - iltrasferimento agli assuntori del concordato Sigg.ri coniugi P.B. e M.C. diuna quota di proprieta' indivisa, pari al 3/4 di un immobile sito in GenovaPegli al Viale M., n...., di un fabbricato in Genova Pegli sito in Via R.,n....; di un appartamento in Genova Sampierdarena.
All'atto della registrazione il Sig. P.B. chiedeva i beneficidell'acquisto della prima casa "limitatamente all'immobile sito in Genova,Viale M., n....".
L'ufficio del registro liquidava di conseguenza le imposte dovute conatto notificato il 14 febbraio 1997.
Con ricorso presentato all'ufficio il 4 aprile 1997 e rivolto allaCommissione tributaria provinciale di Genova i Sigg.ri P.B. e M.C. impugnavano l'avviso di liquidazione, sostenendo che i benefici perl'acquisto della prima casa dovevano essere estesi all'appartamento di ViaR., n.... perche' costituente un corpo unico con l'immobile di Viale M.,n....
Con successivi ricorsi, definiti "integrativi" i Sigg.ri P.B. e M.C.sostenevano l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione perche' gliimponibili erano stati determinati in misura superiore ai valori desumibilidai dati catastali.
L'ufficio resisteva ai ricorsi, deducendo che le imposte erano stateliquidate in conformita' con le richieste e le dichiarazioni delle parti;che i benefici per l'acquisto della prima casa potevano essere riconosciutiin relazione ad un solo appartamento; che i benefici non potevano esserericonosciuti per entrambi gli appartamenti anche perche' la loro superficiecomplessiva eccedeva i 240 mq. previsti come limite massimo dalle leggiagevolative; che l'imponibile era stato determinato correttamente in base aivalori dichiarati.
La Commissione tributaria provinciale di I grado emetteva due distintedecisioni di identico contenuto, rubricate con nn. 52/20/98 e 206/20/98, conle quali rigettava i ricorsi nell'unico presupposto che non vi sarebbe stataprova che i due appartamenti considerati nel loro complesso non eccedevano i240 mq.
I Sigg.ri P.B. e M.C. proponevano identici appelli alla Commissionetributaria regionale della Liguria ribadendo le loro tesi e producendodocumentazione attestante che i due appartamenti avevano una dimensionecomplessiva di circa 160 mq., quindi entro i limiti previsti per poterfruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
L'ufficio resisteva all'appello, deducendo anche la inapplicabilita' delbeneficio a un bene in ordine al quale le parti non avevano formulatodomanda nella richiesta di registrazione dell'atto.
La Commissione tributaria regionale, dopo aver riunito le cause,emetteva le sentenze nn. 73 e 74 del 25 gennaio 2000 di identico contenuto,con le quali riconosceva il diritto del Sig. P.B. ai benefici fiscali suentrambi gli appartamenti perche' strutturalmente connessi e di dimensioniinferiori a 240 mq. e dichiarava l'obbligo dell'Ufficio di riliquidare leimposte sulla base di valori catastali.
Avverso la sentenza emessa con il n. 73 l'Amministrazione finanziariaproponeva ricorso per Cassazione per quattro motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso dell'Amministrazione merita, nel suo insieme, accoglimento.
Invero (come sottolineato nel primo e nel quarto motivo di ricorso)l'agevolazione prima casa e' soggetta al rigido principio della domanda; none' dunque sufficiente affermare che le diverse unita' immobiliari inquestione costituiscono "un'unica unita' immobiliare", ma occorre domandarsise la istanza della parte, a quel che sembra piuttosto circostanziata, possaessere interpretata come rivolta ad unita' immobiliari diverse rispetto aquella specificamente indicata.
Per quanto attiene invece alla contestazione dei valori attribuitidall'ufficio del registro ai beni di cui si discute, la relativa richiestadei contribuenti risulta inammissibile, non come sostiene l'Amministrazione(terzo) motivo che tratta di una richiesta presentata per la prima volta inappello, ma perche' e' stata proposta bensi' in primo grado ma solo con attiintegrativi del ricorso introduttivo. E l'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992consente la presentazione di "motivi aggiunti" solo quando essi siano resinecessari dalla produzione di nuovi documenti. Il giudice di rinviolimitera' quindi il suo esame alla questione relativa all'ambito diapplicazione dei benefici "prima casa", attenendosi al seguente principio didiritto.
I benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere accordatisolo su domanda dell'interessato e per gli immobili da lui indicati nelladomanda stessa.
Le spese di questa fase sono demandate al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacontroversia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dellaLiguria, che decidera' anche per le spese del presente grado di giudizio.

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