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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Governo Imposte tasse e altri corrispettivi

Ma solo se l'atto è assimilabile ad uno strumento urbanistico

Scarica il PDF Pubblicato il 26 gennaio 2006

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Ma solo se l'atto è assimilabile ad uno strumento urbanistico

Imposta di registro ridotta nei piani particolareggiati · francesco · 26 gennaio 2006

Premassima

Ma solo se l'atto è assimilabile ad uno strumento urbanistico

Testo integrale

09/01/2006 - Con la risoluzione n. 175/E del 22 dicembre 2005, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 33, comma 3, della L. 388/2000.

L’agevolazione consiste nella riduzione all’1% dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per la compravendita di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’edificazione avvenga entro cinque anni dall’acquisto.

Tale agevolazione però non si applica alle aree nelle quali l’edificazione è subordinata alla stipulazione di un atto d’obbligo unilaterale finalizzato ad ottenere l’approvazione di un programma di intervento per lo sviluppo di un comparto edificabile.

Il programma quindi – conclude l’Agenzia – non è assimilabile ad uno strumento urbanistico.

Sempre più spesso però i piani particolareggiati veri e propri sono sostituiti da convenzioni (bilaterali) tra Comune e soggetto attuatore e, inoltre, le convenzioni possono essere sostituite da atti d’obbligo unilaterali che hanno però lo stesso contenuto delle convenzioni.

La legge 388/2000 parla solo di “piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati”, ma le convenzioni sono comunque stati equiparati ai suddetti piani perché la differenza era solo formale.

Con la risoluzione in oggetto si chiarisce quindi che l’agevolazione non spetta per le aree soggette ad atto d’obbligo che realizzi un programma di intervento non assimilabile ad uno strumento urbanistico ma, per contro, spetterebbe nel caso di un atto d’obbligo che di fatto ha gli stessi contenuti di una convenzione.

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