Ma solo se l'atto è assimilabile ad uno strumento urbanistico
Premassima
Ma solo se l'atto è assimilabile ad uno strumento urbanistico
Testo integrale
L’agevolazione consiste nella riduzione all’1% dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per la compravendita di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’edificazione avvenga entro cinque anni dall’acquisto.
Tale agevolazione però non si applica alle aree nelle quali l’edificazione è subordinata alla stipulazione di un atto d’obbligo unilaterale finalizzato ad ottenere l’approvazione di un programma di intervento per lo sviluppo di un comparto edificabile.
Il programma quindi – conclude l’Agenzia – non è assimilabile ad uno strumento urbanistico.
Sempre più spesso però i piani particolareggiati veri e propri sono sostituiti da convenzioni (bilaterali) tra Comune e soggetto attuatore e, inoltre, le convenzioni possono essere sostituite da atti d’obbligo unilaterali che hanno però lo stesso contenuto delle convenzioni.
La legge 388/2000 parla solo di “piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati”, ma le convenzioni sono comunque stati equiparati ai suddetti piani perché la differenza era solo formale.
Con la risoluzione in oggetto si chiarisce quindi che l’agevolazione non spetta per le aree soggette ad atto d’obbligo che realizzi un programma di intervento non assimilabile ad uno strumento urbanistico ma, per contro, spetterebbe nel caso di un atto d’obbligo che di fatto ha gli stessi contenuti di una convenzione.
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