Può la circostanza che il sottotetto sia stato convertito a fini abitativi risultare idonea a determinarne una sorta di “mutazione genetica”, per cui lo stesso non sarebbe più tale ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, della l. r. Campania 19/2009 (“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) la cui lettera c) fa riferimento a “edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto”?
Premassima
Può la circostanza che il sottotetto sia stato convertito a fini abitativi risultare idonea a determinarne una sorta di “mutazione genetica”, per cui lo stesso non sarebbe più tale ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, della l. r. Campania 19/2009 (“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) la cui lettera c) fa riferimento a “edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto”?
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.