Condono in Toscana: sì a piccoli ampliamenti, no a nuove costruzioni
Premassima
Condono in Toscana: sì a piccoli ampliamenti, no a nuove costruzioni
Testo integrale
I Comuni pertanto potranno concludere l'istruttoria e l'iter amministrativo delle istanze di condono presentate dai cittadini applicando senza indugi la legge regionale.
Non è la prima volta che la Corte si pronuncia sul condono nell’ambito del contenzioso tra Regioni e Governo. Già nel 2004 la Consulta aveva affermato che le Regioni hanno facoltà di adattare le disposizioni nazionali alla realtà del proprio territorio e alla tutela dei relativi valori. E la Toscana si è data una legge che oggi la Corte riconosce come costituzionalmente legittima.
'Questa sentenza - ha dichiarato il presidente della Regione Claudio Martini - conferma la correttezza e la validità della nostra legge sul condono. Una legge che promuove una visione moderna del senso civico e impedisce ogni speculazione dei soliti furbi. Ma al tempo stesso essa non impedisce di sanare i piccoli abusi dettati da necessità familiari o produttive. E' una risposta che rafforza la legalità e combatte la speculazione e l'uso esasperato del nostro territorio. Una bella vittoria per il futuro della Toscana”.
“Ci aspettavamo questo risultato – ha commentato l’assessore all’urbanistica Riccardo Conti - che conferma il ruolo protagonista delle Regioni in materia di governo del territorio. Quando ci presentiamo davanti alla Corte costituzionale lo facciamo consapevoli del valore dell’istituzione Regione e nel nome del popolo toscano. La tutela del paesaggio è d’altra parte un elemento costante dell’azione regionale. Non ce ne occupiamo solo nell’emergenza condono ma positivamente e continuativamente nel processo di attuazione della riforma prevista dalla legge regionale del governo del territorio e nella formazione degli strumenti da essa previsti”.
Una normativa rigorosa quella toscana, che rende possibile il condono solo per piccoli ampliamenti e mai per nuove costruzioni. Ma vediamo cosa prevede e le differenze con quanto era stato stabilito dalla normativa a livello nazionale.
Nuove costruzioni
La legge toscana esclude totalmente la possibilità di sanare nuove costruzioni, mentre la normativa statale non prevede alcun impedimento a questa possibilità.
Aree demaniali
Per la normativa toscana non sono condonabili gli interventi di sanatoria su aree demaniali. Nessun impedimento invece per la normativa nazionale a tutti questi interventi (con la sola eccezione del demanio marittimo 'di preminente interesse nazionale’).
Interventi in contrasto con le destinazioni d’uso
La legge toscana ammette solo il condono per interventi le cui destinazioni d’uso non siano in contrasto con quelle previste dagli strumenti di pianificazione.
Per la normativa statale invece sono condonabili gli interventi che abbiano determinato un cambiamento della destinazione d’uso dell’immobile, anche se tale destinazione d’uso non è prevista dagli strumenti di pianificazione.
Ampliamenti di abitazioni
La normativa toscana restringe fortemente la possibilità di sanare ampliamenti delle residenze: l’ampliamento condonabile non può superare i 100 metri cubi.
La normativa nazionale prevede la possibilità di sanare fino a 750 metri cubi per domanda e fino a 3mila metri cubi per edificio. Da notare che nella sua prima stesura il condono statale aveva maglie ancora più larghe: l’ampliamento possibile era sempre di 750 metri cubi a domanda, ma non si specificava il limite delle istanze presentabili, per cui lo spazio condonabile poteva, in teoria, non avere limiti.
Ampliamenti di strutture produttive
Questa voce non è contemplata nella legge nazionale e invece prevista nella normativa toscana, che prevede la possibilità di ampliare fino a 300 metri cubi (ma non oltre il 30 per cento dell’esistente) gli edifici destinati ad attività produttive, quindi industriali, artigianali o commerciali. Per gli edifici agricoli ampliati e condonati deve essere mantenuta per venti anni la destinazione agricola.
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Chiara Bini


