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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Corte Costituzionale Condono edilizio

Riguardo al condono edilizio, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, recante “Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Riguardo al condono edilizio, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, recante “Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”

Corte Costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 49 · francesco · 16 febbraio 2006

Premassima

Riguardo al condono edilizio, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, recante “Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”

Testo integrale

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18. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 3 del 2005, con atto depositato in data 28 gennaio 2005 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, richiedendo che le questioni proposte dal ricorso statale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
Quanto alla asserita inammissibilità delle censure statali, la Regione Lombardia osserva che essa dipenderebbe, in primo luogo, dalla circostanza secondo la quale esse prendono le mosse dall'«erroneo presupposto che l'unica fonte di disciplina della materia sia costituita dalla legge regionale, e non piuttosto – come ha sottolineato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 196 – dal combinato disposto della legislazione statale e di quelle regionali». In secondo luogo, la inammissibilità delle censure mosse dalla difesa erariale dipenderebbe dalla loro «indeterminatezza, oscurità e genericità», che determinerebbero difficoltà nella loro interpretazione.
Quanto agli aspetti di merito, la difesa regionale osserva anzitutto come non sia svolta alcuna censura nei riguardi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale; trattasi comunque di disposizione semplicemente finalizzata a chiarire il carattere meramente derogatorio della disciplina regionale rispetto a quella statale, la quale, dunque, si applicherebbe a tutti gli aspetti non regolati dalla legge regionale.
Quanto alle censure relative alla diminuzione dei limiti volumetrici massimi alla sanabilità delle opere ed alla esclusione della possibilità di sanatoria per le nuove costruzione, la Regione evidenzia come la sentenza n. 196 del 2004, sia nelle motivazioni che nel dispositivo, abbia «espressamente riconosciuto in tale ambito la facoltà per la Regione di ridurre gli indici volumetrici condonabili in virtù della legge statale». Inoltre, la Regione nota come la stessa avvocatura riconosca il potere della Regione di specificare i limiti, anche quantitativi, della sanabilità, seppur solo nell'ambito della «ragionevole tollerabilità»: in tali limiti la resistente ritiene che la legge regionale si sia comunque mantenuta.
Quanto al divieto di sanatoria delle opere relative a nuove costruzioni, la difesa della resistente nota come la legge impugnata – lungi dal comportare «un diniego totale» di sanatoria degli illeciti urbanistici come sostiene l'Avvocatura dello Stato – non porrebbe alcun divieto assoluto di sanatoria, ma avrebbe semplicemente escluso la possibilità di condonare abusi edilizi caratterizzati da un particolare rilievo sul piano urbanistico. Ciò, peraltro, in attuazione di quanto esplicitamente affermato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 196 del 2004.
Più in particolare, la Regione evidenzia come la norma impugnata si sia limitata a non consentire le «opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». Viceversa, sarebbero suscettibili di sanatoria «tutte le altre fattispecie di abuso non previste dalla legge regionale e contemplate dalla legge statale».
Anche le censure mosse nei confronti dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2004 sarebbero infondate, poiché tale disposizione si limita a «consentire la sanabilità di quei mutamenti considerati inammissibili ai sensi della vigente legge regionale n. 1 del 2001», mentre, per tutti gli altri abusi relativi ai mutamenti di destinazione d'uso «continuerà a trovare applicazione la disciplina statale».
Da ultimo, la Regione Lombardia espone alcune considerazioni difensive in relazione alla pretesa incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, della legge regionale impugnata, asserendo che con questa disposizione il legislatore lombardo ha inteso semplicemente «ribadire e consacrare, anche in un testo legislativo regionale, quanto già previsto dalla legislazione statale».
19. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 14 novembre 2005, una memoria nella quale circoscrive e specifica l'ambito delle censure formulate nel ricorso introduttivo n. 3 del 2005.
Innanzitutto, precisa che non è stato impugnato l'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, nella parte in cui disciplina gli ampliamenti.
Per quanto concerne la censura avente ad oggetto la medesima norma, ma nella parte in cui in modo non specifica se fossero esclusi dalla sanatoria solo gli interventi realizzati in assenza del titolo abilitativo, ovvero anche quelli realizzati in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, afferma il ricorrente che non vi sarebbe più controversia. La Regione, infatti, nel proprio atto di costituzione avrebbe specificato la portata della disposizione, precisando che tali opere (realizzate in difformità o con variazioni essenziali) sarebbero sanabili. Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, «non risulta che il chiarimento sia stato portato (…) a conoscenza dei comuni e – tempestivamente – della generalità dei cittadini e che ad esso le amministrazioni si attengano».
La Regione avrebbe circoscritto la portata anche dell'art. 2, comma 2, riferendola ai soli mutamenti di destinazione d'uso qualificati inammissibili dalla propria legge regionale n. 1 del 2001. Questa interpretazione riduttiva «elimina, nel concreto una parte cospicua della materia controversa, lasciando di essa solo la parte residua». Anche tale interpretazione, tuttavia non sarebbe stata divulgata.
Analogamente, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla Regione, verrebbe meno anche la censura relativa all'art. 3, comma 1, nella parte in cui avrebbe ampliato l'ambito degli interventi condonabili.
Pertanto, ritiene l'Avvocatura che la controversia «parrebbe ridimensionata, sul piano pratico, per quanto concerne l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 1».
Conseguentemente, il nucleo delle censure sarebbe circoscritto all'art. 2, comma 1, nella parte in cui esclude la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali. A tale riguardo, il ricorrente ribadisce le censure già svolte nell'atto introduttivo, precisando che la sentenza n. 196 del 2004 e il punto 2) del dispositivo, invocato dalla Regione a giustificazione della legittimità della disposizione, avrebbe ampliato le possibilità di intervento dei legislatori regionali nell'ambito della competenza legislativa concorrente, ma non li avrebbe liberati dal dovere di conformarsi ai principi determinati dal Parlamento nazionale. Pertanto al legislatore regionale sarebbe consentito apportare solo articolazioni e specificazioni della disciplina statale.
20. – Nella ulteriore memoria depositata il 30 novembre 2005, la Regione Lombardia prende atto che, a seguito delle considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge impugnata non sarebbero più oggetto del giudizio.
Anche in relazione all'art. 2, comma 2, vi sarebbe un difetto di interesse al ricorso, in quanto l'Avvocatura avrebbe ritenuto la controversia 'ridimensionata' a seguito dei chiarimenti forniti dalla difesa regionale, ma, ciononostante, avrebbe insistito per l'annullamento della norma, affermando di non essere autorizzata ad abbandonare il ricorso. Tale interesse non potrebbe essere ravvisato nella asserita mancata divulgazione dell'interpretazione della legge regionale, dal momento che la Regione avrebbe reso ai Comuni lombardi numerosi pareri in merito e, comunque, la non corretta interpretazione della legge regionale da parte delle amministrazioni comunali non potrebbe costituire oggetto del sindacato di legittimità costituzionale.
Con riguardo alla impugnazione dell'art. 2, comma 1, la Regione Lombardia osserva che l'Avvocatura nella memoria in cui aveva riconosciuto che effettivamente la legge lombarda non prevedeva un divieto assoluto di sanatoria, ha riproposto le censure ai commi 1 e 2 dell'art. 2, e per di più ha affermato che qualsiasi eccezione al principio della sanabilità degli abusi sulle nuove costruzioni sarebbe da considerare illegittima in quanto lesiva del principio fondamentale della sanabilità degli illeciti realizzati sulle nuove costruzioni. In tal modo la difesa statale avrebbe ampliato e mutato il thema decidendum, con conseguente inammissibilità della nuova censura.
Nel merito, tali censure sarebbero infondate dal momento che l'art. 2, comma 1, avrebbe escluso la sanatoria solo per gli abusi edilizi particolarmente rilevanti sul piano urbanistico e ciò avrebbe fatto nell'ambito dei poteri regionali, così come riconosciuti da questa Corte nelle sentenze n. 196 del 2004 e nn. 70 e 71 del 2005.
Infondate sarebbero le censure di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a), e), l), dell'art. 119 Cost., nonché dell'art. 3 Cost., dal momento che questa Corte avrebbe ricondotto alla competenza concorrente i1 potere delle Regioni di specificare, articolare e persino derogare alla disciplina statale.
Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 2, comma 2, la Regione rileva come la difesa dello Stato, dopo aver preso atto dell'interpretazione sistematica della norma svolta nella memoria di costituzione, ha affermato che essa avrebbe eliminato una parte cospicua della controversia, pur lasciandone una parte residua, senza tuttavia chiarire quale essa fosse. Tale censura sarebbe dunque inammissibile per carenza di interesse e per mancata identificazione della disposizione violata, nonché per genericità ed imprecisione della censura.
21. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 7 del 2005, con atto depositato il 26 gennaio 2005, la Regione Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni proposte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili o infondate, e riservando ad una successiva memoria.
22. – Nella memoria depositata in data 30 novembre 2005, la Regione Veneto sostiene, innanzitutto, che il ricorso dello Stato sarebbe fondato su una lettura parziale e fuorviante della sentenza n. 196 del 2004; significativa sarebbe anche la sentenza n. 71 del 2005, nella quale questa Corte avrebbe espressamente riconosciuto alle Regioni il potere di determinare, entro i limiti fissati dalla legge statale, tipologie ed entità degli abusi assentibili.
Per quanto attiene alla censura mossa avverso l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge impugnata, il quale pone, per la sanabilità delle nuove costruzioni, il duplice limite che esse siano pertinenziali a fabbricati residenziali e che abbiano una volumetria massima di 300 metri cubi, la difesa regionale osserva come tale disposizione avrebbe rispettato la condizione generale posta dal legislatore nazionale, pur introducendo condizioni più restrittive, sulla base della particolare «esperienza urbanistico-edilizia veneta». Con la disposizione impugnata, pertanto, il legislatore veneto avrebbe rispettato i limiti posti dalla normativa statale facendo un uso del potere ad esso spettante ben più limitato rispetto a quanto consentito.
Anche le censure mosse avverso l'art. 3, comma 3, sarebbero infondate. Innanzitutto, la norma si riferirebbe alle aree assoggettate ai vincoli di cui all'art. 32, della legge n. 47 del 1985, ossia ai vincoli non preclusivi in via assoluta dell'edificabilità e pertanto non sarebbe neppure ipotizzabile la lamentata violazione dell'art. 33 della stessa legge riguardante le aree soggette ai vincoli di inedificabilità.
D'altra parte, la ammissione di alcuni mutamenti di destinazione d'uso e delle «opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume» escluderebbe dalla sanatoria qualsiasi altro intervento abusivo.
A tale riguardo, si osserva come la Regione non avrebbe inteso discostarsi dalla disciplina statale di cui all'art. 32 della 1egge n. 47 del 1985 ed all'art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003. Anzi, a fronte dell'incertezza interpretativa in ordine alla portata delle disposizioni citate, il legislatore veneto si sarebbe limitato a chiarire che la normativa statale, «anche se intesa nel senso più restrittivo, non preclude la sanatoria amministrativa di abusi che abbiano natura insignificante rispetto al vincolo paesaggistico o ambientale». Sarebbe pertanto ammessa la sanatoria dei mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; sarebbe inoltre ammessa la sanatoria delle opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume. La norma riguarderebbe, pertanto, ipotesi già desumibili in via interpretativa, in quanto prive di impatto esterno, per le quali sarebbe irrilevante la circostanza che l'area sia o meno soggetta a vincolo paesaggistico o ambientale.
La difesa regionale eccepisce, poi, l'inammissibilità e l'improcedibilità della censura, dal momento che la disposizione impugnata sarebbe stata modificata dall'art. 19 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8.
La Regione contesta, da ultimo, le censure mosse all'art. 3, comma 1, lettera a), concernente gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale, agricolo-produttiva, ed impugnato dallo Stato perché consentirebbe il superamento del limite massimo fissato dal legislatore statale. In realtà, osserva la difesa regionale, con tale disposizione si sarebbe voluto limitare l'ammissibilità del condono, allo stesso tempo prendendo atto che il criterio urbanistico di riferimento utilizzato dal legislatore statale non corrisponde a quello utilizzato dalla legislazione urbanistica veneta per disciplinare gli edifici a destinazione produttiva. Conseguentemente, la Regione avrebbe «convertito» il parametro dei metri cubi in quello dei metri quadrati; avrebbe altresì ridotto i limiti massimi di ammissibilità della sanatoria rispetto al «tetto» statale, limitando l'ampliamento sanabile al 20% della superficie coperta originaria e la superficie massima dell'ampliamento sanabile a 450 mq; avrebbe inoltre reso, da alternative, cumulative le due condizioni sopra indicate. La doverosità del rispetto di ambedue i limiti non consentirebbe mai il superamento del «tetto» statale, in quanto il 20% della superficie coperta esistente sarebbe logicamente inferiore al 30% del volume esistente ed inoltre, in quanto il limite dei 450 mq di superficie coperta massima dell'ampliamento, operando «congiuntamente col limite del 20% della superficie coperta», rileverebbe «solo se ed in quanto comprima ulteriormente l'ampliamento sanabile, escludendo anche ampliamenti di per sé rispettosi della soglia del 20% della superficie coperta esistente se comunque troppo ampi».
23. – L'Avvocatura dello Stato, in data 22 novembre 2005, ha depositato una memoria nella quale ribadisce le censure svolte nel ricorso avverso la legge regionale del Veneto n. 21 del 2004.
24. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 8 del 2005, con atto depositato il 4 febbraio 2005, si è costituita in giudizio la Regione Umbria, concludendo nel senso della inammissibilità, e comunque della infondatezza, delle censure proposte dal ricorso statale.
La resistente, in via preliminare, afferma che per la sentenza n. 196 del 2004 i contenuti di principio da ritenersi sottratti al legislatore regionale sono, oltre ai profili penalistici, solo la «previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili». Per le restanti parti, le Regioni potrebbero quindi introdurre discipline differenti.
In riferimento alle censure mosse nei confronti dell'art. 21, comma 1, lettera d), la difesa regionale osserva che la sentenza n. 196 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003 nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al successivo comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati. Da ciò discenderebbe che il solo principio fondamentale desumibile dalla disposizione in questione è rappresentato dalla indicazione del limite massimo di 750 metri cubi per ogni titolo abilitativo in sanatoria. Peraltro, la Regione osserva che la disposizione impugnata non escluderebbe il condono per gli ampliamenti delle nuove costruzioni residenziali, ma lo circoscriverebbe soltanto.
In relazione alle censure proposte nei confronti dell'art. 20, comma 1, invece, la resistente osserva che la espressione dei limiti in metri cubi, anziché in metri quadri, non può essere considerata un principio fondamentale della materia, stante la agevole convertibilità dei metri quadri in metri cubi, in base alla considerazione dell'altezza media degli edifici del tipo di volta in volta in questione, o la maggiore altezza in concreto risultante. Il legislatore regionale avrebbe altresì contemplato l'eventualità che l'immobile sia particolarmente alto – in quanto, ad esempio, adibito a scopi industriali – precisando all'art. 20, comma 3, che le «opere di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti all'articolo 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003». Per l'ipotesi in cui l'abuso determini solo un aumento del volume, ma non anche della superficie (ad es. una sopraelevazione o uno scantinato), l'art. 27, comma 2, prevede il ricorso ad una formula matematica per determinare la superficie corrispondente e determinare quindi la compatibilità dell'intervento con i limiti prescritti nell'art. 20, comma 1, lettera a).
Quanto poi alla differenziazione che la legge regionale opera tra unità immobiliari destinate ad abitazioni e quelle destinate ad attività produttive e servizi, essa sarebbe pienamente giustificata e comunque sarebbe il frutto di una scelta di politica edilizio-urbanistica che competerebbe alla Regione.
Le questioni di costituzionalità proposte dal ricorso statale inerenti la presunta violazione della competenza statale in materia di rapporti con l'UE, moneta e sistema tributario e contabile dello Stato, secondo la resistente, andrebbero ritenute inammissibili per evidente genericità. Ancora, nessuna motivazione sorreggerebbe la presunta violazione della competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
Nel merito, tali censure sarebbero infondate, poiché basate sull'erroneo presupposto secondo il quale la potestà normativa regionale incontrerebbe «un limite nel rispetto dell'ampiezza del gettito finanziario stabilito unilateralmente dal Governo in tema di condono ed altrettanto unilateralmente destinato a coprire altre spese statali» e comunque contrastate da quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2004.
Quanto alle censure relative all'art. 21, comma 1, lettera c), la Regione afferma come esse siano frutto di una erronea lettura della disposizione, che invece si riferisce «esclusivamente all'utilizzo dell'area agricola per usi diversi da quello agricolo».
I rilievi concernenti la lettera e), invece, sarebbero infondati, in quanto la distinzione della posizione dei fabbricati interamente condonati in precedenza non sarebbe affatto irragionevole.
La censura concernente l'art. 21, lettera h), sarebbe inammissibile, a causa della sua genericità; comunque, nel merito, si osserva come la «grandissima valenza storica, artistica e culturale» dei centri delle città umbre rende non irragionevole la loro assimilazione ai siti archeologici e all'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico.
Pretestuosi sarebbero, invece, i rilievi mossi nei confronti dell'art. 19, dal momento che le disposizioni statali espressamente richiamate solo dal comma 2, sarebbero riferite anche al comma 1 dello stesso art. 19.
Del pari destituite di fondamento sarebbero le censure concernenti l'art. 27, comma 4, che distingue l'ipotesi in cui le più unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario si configurino come un'unica unità abitativa o produttiva, ovvero come distinte ed autonome tra loro, ammettendo che solo nel secondo caso il condono possa riguardare ciascuna unità abitativa.
25. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 15 novembre 2005, una memoria nella quale, prendendo atto delle difese svolte dalla Regione Umbria, circoscrive l'ambito delle censure, individuando i «punti non, o non più controversi anche per segnalare l'utilità – ai fini di certezza giuridica – di esplicite specifiche puntualizzazioni in proposito nella motivazione della emananda sentenza».
Innanzitutto il ricorrente afferma che è «superata» la censura relativa all'art. 20, comma 1, lettera c), dal momento che la Regione ne ha fornito un'interpretazione conforme alla normativa statale.
Anche la questione concernente l'art. 27, comma 4, «può essere superata esplicitandosi che» tale norma non deroga ai limiti posti dall'art. 20, comma 3, della stessa legge regionale, e cioè ai limiti volumetrici massimi stabiliti all'articolo 32, comma 25 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Non più controverso sarebbe anche l'art. 19 del quale la Regione avrebbe fornito un interpretazione conforme alla normativa statale, nonché l'art. 21, comma 1, lettera c), il quale non escluderebbe la sanabilità delle costruzioni realizzate in zona agricola.
Conseguentemente, il nucleo delle censure sarebbe circoscritto all'art. 21, comma 1, lettera d), nella parte in cui esclude la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali. A tale riguardo, il ricorrente afferma che la sentenza n. 196 del 2004 non avrebbe liberato i legislatori regionali dal dovere di conformarsi ai principi determinati dal Parlamento. Pertanto al legislatore regionale sarebbe consentito apportare solo articolazioni e specificazioni della disciplina statale.
L'Avvocatura ribadisce altresì le censure fondate sugli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., dal momento che i legislatori regionali non potrebbero sottrarre risorse finanziarie essenziali al bilancio dello Stato e turbare il difficile equilibrio della finanza pubblica statale, dal momento che le esigenze di politica economico-finanziaria nazionale «necessariamente pervadono tutte le materie» rientranti nella competenza concorrente.
Il ricorrente ribadisce infine le censure relative all'art. 20, comma 1, lettera a), e all'art. 21, lettera e) della legge regionale, mentre «reputa preferibile non insistere nella domanda di parziale demolizione» dell'art. 21, lettera h), tenuto conto della scarsa rilevanza pratica della questione.
26. – La Regione Umbria, nella memoria depositata il 29 novembre 2005, ribadisce che le censure svolte dallo Stato avverso la legge impugnata non terrebbero conto della sentenza n. 196 del 2004, la quale avrebbe individuato, sia pure a titolo esemplificativo, i principi fondamentali contenuti nell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Non costituirebbe invece principio fondamentale la indicazione delle quantità sanabili in metri cubi, come invece asserito dall'Avvocatura dello Stato. D'altra parte, la disciplina regionale si limiterebbe a circoscrivere la sanatoria alle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, purché conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 2 ottobre 2003.
Per quanto attiene alla lamentata lesione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., la difesa regionale rileva che tali censure sarebbero immotivate. Qualora esse dovessero essere lette come sostegno alla asserita violazione della materia del coordinamento della finanza pubblica, sarebbero infondate. La imposizione di un vincolo, «per di più di entrata», alla autonomia di bilancio non sarebbe, infatti, principio generale di coordinamento della finanza pubblica.
L'esclusione dalla sanatoria degli immobili che abbiano beneficiato di precedenti condoni edilizi (art. 21, comma 1, lettera e) rientrerebbe nella potestà riconosciuta al legislatore regionale di introdurre esclusioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina statale, e giustificata dalla tutela di finalità generali, come il contrasto della recidiva e dell'abitualità nella commissione degli abusi.
La limitazione alla condonabilità degli abusi realizzati nei centri storici, censurata dallo Stato, si giustificherebbe se inquadrata nella valenza storica e artistica dei centri urbani della Regione Umbria.
La resistente precisa, altresì, come le limitazioni alla sanatoria poste dai legislatori regionali inciderebbero, a differenza di quanto mostra di ritenere l'Avvocatura dello Stato, solo sul rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e non sulla estinzione del reato, di modo che, quand'anche l'abuso non fosse sanabile sotto il profilo amministrativo in base ad una previsione regionale restrittiva, il suo autore potrebbe comunque beneficiare dell'effetto estintivo del reato.
La difesa regionale precisa, infine, come l'art. 27, comma 4, si riferisca chiaramente alle ipotesi di più unità immobiliari dello stesso proprietario comprese in un unico edificio e non autonome.
27. – Nel giudizio introdotto con ricorso n. 9 del 2005, con atto depositato il 4 febbraio 2005, la Regione Campania si è costituita in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso statale.
La difesa regionale innanzitutto afferma che il termine di quattro mesi non decorrerebbe dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e cioè dal 1° agosto 2004, che ha apportato emendamenti sul punto specifico.
La difesa regionale eccepisce comunque l'inammissibilità delle censure prospettate con riguardo al mancato rispetto del termine, in quanto sollevate in modo dubitativo.
Nel merito contesta che tale termine sia e possa essere qualificato come perentorio. In ogni caso, esso sarebbe del tutto sganciato dall'impianto concettuale utilizzato dalla Corte nella sentenza n. 196 del 2004, la quale, nel disporre che la legge statale dovesse fissare un congruo termine per l'emanazione delle leggi regionali, collegava tale previsione al principio di leale cooperazione.
La Regione eccepisce come ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, l'impugnativa di alcune soltanto delle norme contenute nella legge regionale, in tal modo operando una non consentita frammentazione di un unitario intervento regionale. Quanto poi alle censure relative alle singole disposizioni, la Regione ne eccepisce innanzitutto l'inammissibilità, per carenza dell'argomentazione nonché per genericità dei parametri evocati.
Nel merito tali censure sarebbero infondate in quanto la Regione avrebbe esercitato l'autonomia di scelta risconosciutale dalla Corte in ordine alla delimitazione della possibilità, delle condizioni e delle modalità della sanatoria straordinaria.
Anche la previsione della esclusione dalla sanabilità delle opere ricadenti sul demanio pubblico rientrerebbe tra le scelte che la Corte ha attribuito alla Regione, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge statale che non ha previsto l'applicabilità della disciplina regionale anche al demanio statale.
In via subordinata, la difesa regionale chiede che ove la Corte ritenga che il termine per l'emanazione della legge regionale decorresse dal 12 luglio 2004, sollevi avanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, «nella parte in cui limita a soli quattro mesi il termine per l'esercizio della potestà legislativa regionale», trattandosi di termine incongruo rispetto alla pluralità di contenuti e alla complessità delle scelte che il legislatore regionale doveva operare, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.
28. – La Regione Campania ha depositato una memoria difensiva in data 8 ottobre 2005, nella quale insiste perché la Corte costituzionale dichiari inammissibile, e comunque infondato, il ricorso statale.
In particolare, la resistente contesta la configurazione del termine posto all'esercizio della potestà legislativa regionale come perentorio. Si tratterebbe, invece, di un termine posto a presidiare la «effettiva reciproca collaborazione fra i livelli di governo, al fine di consentire la operatività della scelta del condono».
Peraltro, la Regione ribadisce la incongruità del termine in concreto stabilito dalla legge statale, e dunque la sua illegittimità costituzionale.
Le doglianze espresse nel ricorso statale circa il merito delle scelte operate con la legge regionale, inoltre, sarebbero infondate, in quanto «sul piano urbanistico-amministrativo» la Corte costituzionale avrebbe già «definitivamente riconosciuto alle Regioni una ampia discrezionalità».
29. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 5 novembre, una memoria nella quale, anzitutto, contesta che l'impugnazione di alcune soltanto delle norme contenute nella legge regionale campana determini l'inammissibilità del ricorso.
Ribadisce inoltre l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate «per inottemperanza, in quanto tardivamente prodotte, alle indicazioni date» dalla Corte nella sentenza n. 196 del 2004 e per conseguente inosservanza del principio di leale collaborazione e violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Tale censura, ove ritenuta fondata, sarebbe assorbente rispetto alle doglianze specifiche prospettate nel ricorso «in via logicamente subordinata».
L'Avvocatura infine contesta il carattere generico delle difese svolte dalla Regione.
In tutti i ricorsi sopra menzionati il Presidente del Consiglio dei ministri precisa inoltre che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate non produrrebbe alcuna lacuna, posto che da essa deriverebbe «il riespandersi della normativa statale».
30. – Nel corso dell'udienza pubblica il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le norme impugnate, non essendo stato autorizzato a rinunziare ad alcuna di esse.

DIRITTO

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato numerose disposizioni di sette leggi regionali: gli artt. 26, comma 4; 29 comma 2 (e, per quanto ivi richiamato, l'art. 8, comma 3); 32; 33, commi da 1 a 4 (eccettuata, nel comma 3, la lettera d); 34, commi 1 e 2 (con esclusione delle lettere b, c, d ed e del comma 2), della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); l'art. 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria); l'art. 3 (eccettuato il comma 4) della legge della Regione Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi); gli artt. 1, comma 1 (limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge»); 2, commi 1 e 2; 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi); gli artt. 3, commi 1 (eccettuata la lettera b) e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio); gli artt. 19; 20, comma 1, lettere a) e c); 21, comma 1, lettere c), d), e) ed h); 27, comma 4 (tali ultime due disposizioni sono impugnate in virtù della loro asserita «connessione» con le altre), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia); gli artt. 1, 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2); 4; 6 (soltanto i commi 1, 2 e 5) e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione e successive modifiche ed integrazioni).
I parametri costituzionali che, sotto differenziati profili, si assumono violati sono gli artt. 3; 42; 81; 97; 117, secondo comma, lettere a), e), l), s); 117, terzo comma; 119 Cost., nonché i principi di autonomia degli enti locali e di leale collaborazione fra Stato e Regioni.
2. – Considerata la sostanziale identità della materia, nonché l'analogia di gran parte delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.
3. – Le molteplici questioni di costituzionalità sollevate nei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere sintetizzate nei termini seguenti.
I) L'art. 26, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale dispone che «le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che introdurrebbe – peraltro in contrasto con la tendenza alla riduzione dell'ambito applicativo della sanatoria propria di altre norme della stessa legge regionale – «una sanatoria straordinaria gratuita ed ope legis non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e contrastante con le esigenze della finanza pubblica»; inoltre, la medesima norma violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una discriminazione tra i proprietari basata sulla diversa collocazione temporale degli illeciti, consentendo la sanatoria ex lege solo per quelli più risalenti nel tempo.
II e III) L'art. 29, comma 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale stabilisce che «qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato” contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, «trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3», nonché l'art. 8, comma 3, della medesima legge, per quanto richiamato dall'art. 29, secondo il quale «nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'Amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari», violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia dell'«ordinamento civile e penale», nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto contrasterebbe con la competenza statale concorrente in materia di «professioni»;
IV) L'art. 32, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, che disciplina in linea generale gli interventi non ammessi a sanatoria, aggiungendo a quelli ritenuti tali dalla normativa statale di principio anche gli interventi e le opere «per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali», nonché gli interventi realizzati su «unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), o dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o soprelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari», violerebbe gli artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119 Cost., in quanto la previsione di ulteriori (rispetto a quelle previste dalla legislazione statale) condizioni ostative all'ammissibilità della sanatoria contrasterebbe con la normativa statale di principio, con il principio di uguaglianza e la disciplina costituzionale della proprietà privata, determinando una irragionevole discriminazione «tra proprietari di edifici ed anche tra autori (eventualmente imputati) degli illeciti edilizi».
V) L'art. 33, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale dispone che «in tutto il territorio della Regione non è ammesso il rilascio dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, escludendo dalla assoggettabilità al condono edilizio i nuovi manufatti, contrasterebbe con la norma statale di principio di cui all'art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo la quale non può essere esclusa – ma, eventualmente, soltanto delimitata – la sanabilità delle nuove costruzioni residenziali di modeste dimensioni realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici; contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie – affidate alla competenza esclusiva dello Stato – dei «rapporti con l'Unione europea», della «moneta» e del «sistema tributario e contabile dello Stato», nonché con l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica; con l'art. 81 Cost., in quanto inciderebbe negativamente sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che «fanno affidamento sul gettito del condono edilizio», determinando una «indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; violerebbe altresì l'art. 3, Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edilizio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; violerebbe, infine, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. relativamente alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe nella Regione, per effetto dell'applicazione della norma impugnata, un diverso trattamento giudiziario;
VI) L'art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, nella parte in cui limita in modo sostanziale l'ammissibilità della sanatoria per gli ampliamenti e le sopraelevazioni, discostandosi dai limiti previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché ridurrebbe irrazionalmente e irragionevolmente l'ambito degli interventi ammessi al condono edilizio dalla normativa statale; l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), l'art. 117, terzo comma, nonché l'art. 119 Cost., in quanto ridurrebbe il gettito finanziario previsto dalla normativa statale sul condono edilizio, in tal modo incidendo su materie di competenza statale esclusiva («rapporti dello Stato con l'Unione europea», «moneta») e concorrente («coordinamento della finanza pubblica»); l'art. 81 Cost., in quanto avrebbe effetto sulla copertura finanziaria di molte leggi di spesa che «fanno affidamento sul gettito del condono edilizio», determinando una «indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3, Cost., in quanto la restrizione dell'ambito applicativo della disciplina statale del condono edilizio comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, dal momento che la medesima tipologia di illecito urbanistico riceverebbe, per effetto dell'applicazione della norma impugnata, un diverso trattamento giudiziario; l'art. 3 Cost., nella parte in cui introduce, per gli edifici bifamiliari (art. 32, comma 3, lettera b), un limite (100 metri cubi) irragionevolmente più severo rispetto a quello (cento metri quadrati) «che segna il confine tra la nozione di variazione essenziale e quella di parziale difformità (per l'Emilia-Romagna, art. 23 della legge reg. 25 novembre 2002, n. 31)».
VII) L'art. 33, comma 3 (ad eccezione della lettera d), della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, concernente gli ampliamenti e sopraelevazioni di manufatti esistenti, e l'art. 34, comma 2, concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella parte in cui ammettono la sanatoria straordinaria (soltanto) di interventi edilizi «che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003», violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbero con la normativa statale di principio relativa alla individuazione degli interventi ammissibili a sanatoria, non essendo chiara la portata del requisito della conformità alla legislazione urbanistica e potendo esso determinare una ridottissima possibilità di applicazione del condono, anche in relazione ad abusi minori.
VIII) L'art. 33, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale stabilisce che «qualora gli ampliamenti di cui al comma 3, lettera a), punto 1), riguardino edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, tali immobili sono obbligati a mantenere una destinazione d'uso non abitativa nei venti anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge», nella parte in cui vincola per venti anni la destinazione d'uso degli immobili condonati, violerebbe gli artt. 3, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119, 81 Cost., «l'autonomia degli enti locali» in relazione all'esercizio della potestà urbanistica, nonché l'art. 42 Cost. e la garanzia costituzionale della proprietà.
IX e X) L'art. 34, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 23 del 2004, il quale esclude dalla sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia «realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dal comma 2», senza «distinguere tra ristrutturazioni per le quali è necessario permesso di costruire e ristrutturazioni a volumetria e superficie utile lorda invariate» (che non comportano, di regola, alterazioni del carico urbanistico, e dunque non implicano oneri per la riqualificazione urbana a carico delle comunità locali), nonché l'art. 34, comma 2, lettere a) e d) della medesima legge, il quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione purché ricorrano le condizioni elencate e siano conformi alla legislazione urbanistica, ed in particolare la lettera a), la quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia che «non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari», violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbero con la normativa statale di principio che non prevede tali limitazioni.
XI) L'art. 2, comma 1, della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, nella parte in cui ammette alla sanatoria edilizia soltanto «le opere e gli interventi (…) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso» (lettera a), escludendo dall'ambito di applicazione del condono gli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, ed inoltre, nella parte in cui subordina la sanabilità al «rispetto dei limiti indicati dal comma 2», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nel circoscrivere i limiti di volumetria e nell'escludere del tutto tipologie di abusi dall'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria, contrasterebbe con il principio fondamentale posto dalle norme statali concernenti il condono edilizio che consente alle Regioni soltanto la possibilità di «specificare i limiti (quantitativi e non) della sanabilità», nonché di «'limare' entro margini di ragionevole tollerabilità (…) le volumetrie massime previste dal legislatore statale»; l'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost., in quanto inciderebbe nelle materie – affidate alla competenza esclusiva dello Stato – dei «rapporti con l'Unione europea», della «moneta» e del «sistema tributario e contabile dello Stato»; l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la potestà statale di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 81 Cost., in quanto comprimerebbe il gettito derivante dal condono edilizio sul quale più leggi del Parlamento farebbero affidamento, ledendo «le potestà statali di governo della finanza pubblica», e potendo «essere considerato indebita turbativa dell'equilibrio finanziario del Paese nel suo insieme»; l'art. 3 Cost. ed il principio di eguaglianza; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in esso prevista nelle materie dell'ordinamento civile e penale, in ragione della «asistematicità» delle pronunzie giurisdizionali che i giudici comuni sarebbero chiamati a rendere in applicazione della normativa impugnata.
XII) L'art. 2, comma 2, della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, che individua gli interventi non suscettibili di sanatoria, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si discosterebbe «eccessivamente» e «irrazionalmente», dai «limiti quantitativi» alla sanabilità di ampliamenti e ristrutturazioni, previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003; violerebbe, altresì, gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 119 Cost. (per ragioni identiche a quelle indicate per le questioni sub VI e XI).
XIII) L'art. 2, comma 5, lettera c), della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, il quale esclude del tutto dalla sanatoria «le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore» della medesima legge, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost, perché introdurrebbe «un limite non sorretto da (un) principio determinato dal legislatore statale», nonché in quanto consentirebbe, «nella concreta applicazione» della normativa, «discrezionalità non compatibili con la 'meccanica' di un condono edilizio».
XIV) L'art. 2, comma 6, della legge regionale della Toscana n. 53 del 2004, ai sensi del quale, «qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a), siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della l. n. 47/1985. Si applica ugualmente l'articolo 32 della l. n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici», laddove sembra attribuire ai vincoli istituiti dopo l'entrata in vigore della legge de qua «la forza di impedire la sanatoria straordinaria», violerebbe gli artt. 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost.; l'art. 3 Cost., in quanto il principio di eguaglianza sarebbe «irrazionalmente leso dalla facoltà (e dalla attuale minaccia) di travolgere in futuro ed in modo discrezionale l'affidamento del cittadino che autodenuncia l'abuso edilizio»; l'art. 97 Cost. ed i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
XV) L'art. 3, commi 1 e 3, della legge regionale della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui introduce limiti quantitativi all'ambito degli interventi ammessi alla sanatoria straordinaria, riducendo le volumetrie massime assentibili ed escludendo quasi del tutto la sanatoria per le nuove costruzioni residenziali, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dalla legislazione statale, violerebbe gli artt. 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate per le questioni sub VI e XI), nonché l'art. 3 Cost., in quanto alterna in modo «poco razionale» «misure di volumetria a misure di superficie», senza specificare se si tratta di superficie utile lorda o netta, ed in quanto sopprime «la essenziale distinzione tra nuove costruzioni e ampliamenti» ed inoltre in quanto fa «ricorso soltanto a limiti massimi espressi in cifre assolute».
XVI) L'art. 3 della legge regionale della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui – per effetto della soppressione del limite del 30 per cento della volumetria e del limite di 3.000 metri cubi previsti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché a causa della mancata differenziazione delle nuove costruzioni non residenziali – estende l'ambito della sanabilità, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché, più specificamente, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia dello «ordinamento civile e penale».
XVII, XVIII, XIX, XX) L'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria le «nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; nonché nella parte in cui appare escludere anche le opere realizzate in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali; ed infine, nella parte in cui riduce – in relazione agli ampliamenti – i limiti massimi di volumetria aggiuntiva ammessi a sanatoria straordinaria, consentendoli solo ove contenuti entro il «20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi»; l'art. 2, comma 2, della medesima legge, il quale, nello stabilire che «non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso, qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge», pone due differenti limiti, ulteriori a quelli stabiliti dalla normativa statale, alla sanabilità dei mutamenti di destinazione d'uso, «senza distinguere tra mutamenti implicanti opere ed altri mutamenti e tra mutamenti incidenti sui carichi urbanistici ed altri mutamenti», violerebbero gli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, 119 Cost. (per ragioni identiche a quelle indicate per le questioni sub VI e XI).
XXI) L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 31 del 2004, ove «considerato esaustivo ed a se stante» rispetto alla legislazione statale, e dunque, «interpretabile a contrario» nel senso di consentire un ampliamento dell'ambito della sanatoria, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe contrastante «con il principio posto dall'art. 32, comma 27, lettera d)», del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; violerebbe altresì l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe l'ambito della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale».
XXII) L'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, il quale ammette a sanatoria «le tipologie di opera di cui all'Allegato 1 della legge sul condono» a condizione che «gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost, in quanto, individuando i limiti quantitativi degli abusi sanabili con riferimento alla superficie e non al volume, renderebbe possibile il superamento del limite di 750 metri cubi fissato dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, in contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» individuati dalla sentenza di questa Corte n. 196 del 2004 nella disciplina statale posta dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ed in particolare con il limite massimo delle volumetrie sanabili ivi indicato, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, estendendo l'ambito della sanabilità, determinerebbe una palese invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile e penale».
XXIII) L'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004, il quale, nella parte in cui dispone che «le tipologie di opera di cui all'allegato 1 della legge sul condono» sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che «le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi», esclude dal condono edilizio le «nuove costruzioni residenziali» diverse da quelle pertinenziali e aventi volumetria non superiore a 300 metri cubi, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con «un principio determinato dal legislatore statale», nonché con la «configurabilità» – che sarebbe stata ammessa anche da questa Corte – «di una sanatoria straordinaria di illeciti urbanistici»; l'art. 117, terzo comma, l'art. 119 Cost. e la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; l'art. 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), Cost., in quanto inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di «rapporti con l'Unione europea», «moneta», «ordinamento civile e penale»; l'art. 81 Cost., per contrasto con il principio di copertura finanziaria, l'art. 3, Cost. e il principio di eguaglianza ivi sancito.
XXIV) L'art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 21 del 2004 – il quale dispone che «ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32» della legge n. 47 del 1985 e successive modificazioni, «sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l'intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume», nella misura in cui farebbe riferimento ad interventi non incidenti sulla volumetria, ma solo sulla «superficie utile», escludendo dalla sanatoria «ogni altro intervento abusivo», violerebbe gli artt. 117, secondo e terzo comma, 81, 119 e 3 Cost. (per le medesime ragioni svolte sub VI e XI), nonché l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia in quanto sarebbe riservata al legislatore statale «la tutela dei valori (ad esempio ambientali) presidiati» dai vincoli di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, sia in quanto possa in concreto consentire la sanatoria che sarebbe invece esclusa in via assoluta dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985.
XXV) L'art. 20, comma 1, lettera a), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale nel disciplinare la sanabilità degli ampliamenti di fabbricati esistenti, introduce limiti quantitativamente diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, discrimina tra unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi e altre unità immobiliari, determina tali limiti in «metri quadri di superficie utile coperta», anziché in termini di volume, in violazione degli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni sub VI, XI).
XXVI) L'art. 20, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale ammette la sanatoria delle «opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al decreto-legge medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso» le quali «siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove la data del 2 ottobre 2003 fosse riferita alla realizzazione delle opere, contrasterebbe «con il fondamentale principio posto dall'art. 32, comma 25, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269», il quale fa riferimento alle opere realizzate entro il 31 marzo 2003; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale».
XXVII) L'art. 21, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, nella parte in cui esclude la sanabilità di opere abusive che comportino «utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo», potendo determinare la preclusione della sanatoria nelle zone agricole, oltretutto in contraddizione con il precedente art. 20, comma 1, lettera a), numero 3, ove viene espressamente menzionata la «zona E», determinerebbe una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi condonabili, così violando gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni sub VI e XI).
XXVIII) L'art. 21, comma 1, lettera d), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale, escludendo dal condono edilizio straordinario i «nuovi edifici, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b)», della medesima legge regionale, ridurrebbe l'ambito delle fattispecie passibili di sanatoria, in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale sarebbero ammesse a sanatoria anche le «nuove costruzioni residenziali», in violazione degli gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni sub VI e XI).
XXIX) L' art. 21, comma 1, lettera e), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, nella parte in cui esclude la sanabilità dell'ampliamento di edifici la cui «intera» costruzione abbia già beneficiato di «precedenti condoni edilizi», violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una disuguaglianza non sorretta da un principio della legislazione statale; gli artt. 3 e 42 Cost., in quanto discriminerebbe gli attuali proprietari degli edifici in questione che potrebbero essere soggetti diversi dagli autori dei precedenti abusi e dai proprietari degli immobili all'epoca in cui essi sono stati realizzati; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la discriminazione tra proprietà edilizie e relativi proprietari sarebbe invasiva della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale».
XXX) L'art. 21, comma 1, lettera h), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale – nell'escludere dalla sanatoria gli interventi «di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968, nonché nei centri storici», ad eccezione «di quelli di cui all'articolo 20, comma 2» – equipara «i centri storici ai 'siti archeologici' e tutti i relativi edifici a quelli sottoposti a vincolo extraurbanistico», determinando una irragionevole diminuzione dell'ambito degli interventi per i quali è ammesso il condono edilizio, violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., (per identiche ragioni rispetto a quelle indicate nelle questioni sub VI e XI).
XXXI) L'art. 19 della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale al comma 1 afferma che «i limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (…) sono disciplinate dal presente titolo», mentre al successivo comma 2 afferma che «per quanto non disposto dal presente titolo si applicano» le normative statali del 1985 e del 1994, nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dalle norme statali del 2003, «in connessione con le doglianze in precedenza formulate», violerebbe gli artt. 3, 81, 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost., in quanto conterrebbe disposizioni poco chiare ed inoltre, in quanto la mancata menzione delle «successive modifiche ed integrazioni» della disciplina statale del 1985 e del 1994 potrebbe «ingenerare incertezze e controversie».
XXXII) L'art. 27, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, il quale dispone che «l'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi», laddove dovesse intendersi riferito anche ai casi di più proprietari di unità immobiliari comprese in edificio condominiale o di un unico proprietario di più unità immobiliari autonome, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.

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Oggetto: Riguardo al condono edilizio, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, commi 2, 5, lettera c), e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, recante “Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”

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