Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege.
Premassima
a) Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege.
b) Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lett. a ), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sollevata, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO, nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di prevedere per esse una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previste per le zone A e B del territorio comunale
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.


