Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Regione Toscana Normativa regionale

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di siti contaminati

Scarica il PDF Pubblicato il 16 luglio 2006

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di siti contaminati

Regione Toscana. Legge regionale 10 luglio 2006 n. 30 · francesco · 16 luglio 2006

Premassima

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di siti contaminati

Testo integrale


Art. 1 - Bonifica di siti contaminati

1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell’ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

Art. 2 - Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.


Legge regionale toscana n. 30 del 10 luglio 2006 (BURT n. 22 del 12 luglio 2006)

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di siti contaminati

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →