Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica
Premassima
Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.