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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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Il Comune può elevare l'ICI se l'immobile modifica la destinazione d'uso

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Il Comune può elevare l'ICI se l'immobile modifica la destinazione d'uso

Nota. Corte di Cassazione, 6 settembre 2006, n. 19196 · francesco · 17 settembre 2006

Premassima

Il Comune può elevare l'ICI se l'immobile modifica la destinazione d'uso

Testo integrale

Nel caso in cui un immobile cambi la destinazione d’uso, da appartamento diventi per esempio uno studio professionale, il Comune può chiedere la maggior Ici senza essere obbligato a chiedere la nuova rendita catastale all’Agenzia del territorio. Semmai spetta al contribuente chiedere il nuovo accatastamento.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 19196 del 6/9/06, ha accolto il ricorso di un ente locale e rovesciato la decisione della commissione tributaria regionale. In altre parole, se da un lato la legge consente al contribuente, in caso di cambio di destinazione d’uso del suo immobile, di determinare l’imponibile su una rendita presunta, ricavata sulla base di fabbricati similari, dall’altro gli impone di provvedere al nuovo accatastamento, facendone richiesta all’ufficio competente. Non è ancora tutto.

«Nessuna norma», hanno messo nero su bianco i giudici della sezione tributaria, «pone a carico del comune il medesimo obbligo di richiedere all’ufficio competente la modifica della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del contribuente».

È stata dunque censurata la decisione del giudice di merito secondo cui «il comune, ritenendo che l’immobile in questione avesse cambiato destinazione d’uso, da abitazione privata a studio medico, doveva richiedere al competente ufficio di accertare se sussistevano le condizioni per cambiare la classificazione catastale dalla categoria A alla categoria D, determinando la nuova rendita, avverso la quale l’interessato avrebbe pure avuto diritto di ricorrere per cui erroneamente lo stesso comune ha ritenuto di potersi sostituire a tale ufficio, stabilendo direttamente la nuova rendita su cui è stata calcolata l’imposta.

A essere interpretato è l’art. 5 del dlgs n. 504 del 1992 che detta le norme sull’Ici, nel mirino, proprio in questi giorni, dei giudici di legittimità secondo cui i casi di esenzione non sarebbero ben regolati e richiederebbero un intervento della Consulta. In particolare, la disposizione interpretata dice che «per i fabbricati iscritti in catasto il valore da considerare come base imponibile, ai fini Ici, è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori determinati con criteri e modalità previsti dalle disposizioni sull’imposta di registro». La combinazione di questa norma con alcune altre ha indotto la Suprema corte ad accogliere il ricorso dell’ente locale e a respingere quello del contribuente.

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