Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Friuli Permesso di costruire Procedimento amministrativo Riservato agli abbonati

Sulla nozione di “centro abitato” nel caso di opere realizzate in assenza di titolo edilizio in data antecedente all'emanazione della L. 765/1967 (ma successive alla L. 1150/1942).

Scarica il PDF Pubblicato il 12 novembre 2022

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla nozione di “centro abitato” nel caso di opere realizzate in assenza di titolo edilizio in data antecedente all'emanazione della L. 765/1967 (ma successive alla L. 1150/1942).

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 10 novembre 2022 · Avv. Federico Faldi · 12 novembre 2022

Premassima

Sulla nozione di “centro abitato” nel caso di opere realizzate in assenza di titolo edilizio in data antecedente all'emanazione della L. 765/1967 (ma successive alla L. 1150/1942).

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla nozione di “centro abitato” nel caso di opere realizzate in assenza di titolo edilizio in data antecedente all'emanazione della L. 765/1967 (ma successive alla L. 1150/1942).

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →