Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Regione Toscana Normativa regionale

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.

Scarica il PDF Pubblicato il 31 marzo 2007

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.

Regione Toscana. Legge regionale 20 marzo 2007, n. 15 · francesco · 31 marzo 2007

Premassima

a) Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.

b) Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 “Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana”

Testo integrale


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:


SOMMARIO

Art. 1 - Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Art. 3 - Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)
Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1 Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

“Capo III bis Disposizioni in materia di porti e approdi turistici
Art. 47 bis Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti
1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.
Art. 47 ter Piano regolatore portuale
1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.
3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.
4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.
”.

Art. 2 Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente lettera:
“c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l’accessibilità del territorio”.
2. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 inserita dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente:
“c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, l’ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.”.

Art. 3 Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Scarica il testo pubblicato sul BURT

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →