Sul proroga dei termini di condono e gli effetti sospensivi sui procedimenti in corso
Premassima
Sul proroga dei termini di condono e gli effetti sospensivi sui procedimenti in corso
Testo integrale
2. Fino alla data di scadenza del termine utile per presentare la domanda di condono non è consentito pronunciarsi su questioni che, per essere interferenti sui procedimenti diretti a verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessioni in sanatoria, potrebbero collidere con la volontà del legislatore di consentire, sussistendone i presupposti, di condonare opere edilizie realizzate senza titolo.
DIRITTO
1) La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato improcedibile il ricorso n.2349/2000 proposto in primo grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale n.46 del 4 ottobre 2000 recante la riperimetrazione del Piano di Lottizzazione “Le Saline” ed ha, inoltre, respinto altri tre ricorsi proposti per l’annullamento: a) della delibera del Consiglio comunale n. 2 del 23 febbraio 2001 anch’essa di riperimetrazione del Piano di Lottizzazione suindicato (ricorso n.457/2001); b) del diniego di concessione edilizia- atto n.7320 del 30 maggio 2001- per il completamento delle opere iniziate nei lotti 2,3 e 5 e per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione (ricorso n.1195/2001); c) dell’ordinanza n. 8 dell’undici ottobre 2001 con cui si è ordinata la demolizione di quanto edificato nei tre lotti suddetti ed il ripristino dello stato originario dei luoghi( ricorso n.1355/2001).
2) Nell’atto di appello, con argomentazioni articolate, si chiede la riforma della sentenza in questione e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
3) Ritiene il Collegio che nella presente controversia sia applicabile la sospensione del processo prevista dall’art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
A) In primo luogo si deve tenere presente che l’articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, contenente norme sulla definizione degli illeciti edilizi, nel precisare che le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n, 47 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo comma, determina anche l’applicabilità dell’articolo 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Quest’ultima disposizione, modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 28 aprile 1985 n. 146 convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 198 prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali riguardanti le opere edilizie abusive fino alla scadenza del termine per presentare la domanda di condono.
Pertanto fino alla scadenza di tale termine, oggi fissata al 31 luglio 2004, i procedimenti in questione sono sospesi .
B) Peraltro, da altra angolazione, emerge che la disposizione in parola è stata, infatti, nuovamente introdotta nell’ordinamento in forza anche dell’art. 32, comma ventottesimo, del decreto – legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge con legge 24 novembre 2003 n.326 che, testualmente, ha previsto che “i termini previsti dalle disposizioni soprarichiamate”, ed il riferimento è alla legge 28 febbraio 1985 n.47 ed all’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, “e decorrenti dalla entrata in vigore dell’art.39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore “ del decreto –legge n. 269/2003.
La stessa norma dispone, altresì, che per quanto non previsto dal medesimo decreto-legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985 n.47 ed all’art.39 della legge 724/1994.
Anche sulla base di tali disposizioni, posto che il ricordato articolo 44 della legge 47/1985 prevede come si è accennato che dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di condono sono sospesi i procedimenti giurisdizionali che siano attinenti alle domande di condono, opera la sospensione necessaria del presente giudizio
4) Non è di ostacolo la formulazione non del tutto perspicua del ricordato art. 32, ventottesimo comma, che si riferisce letteralmente,per prevederne la proroga, ai soli termini decorrenti dalla entrata in vigore dell’art. 39 della legge 724/1994.
Invero lo stesso art.39, diciottesimo comma, della legge 724/1994 aveva stabilito che le norme sui termini di presentazione delle domande di condono, sul versamento dell’oblazione e degli oneri di concessione erano modificative di quelle previgenti e contenute nella legge 47/1985 (in particolare nell’art. 35) determinando così lo spostamento del termine di decorrenza dei termini suindicati alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 39 della legge 724/1994 .
Pertanto anche nei confronti di tali termini è applicabile la disciplina contenuta nell’art. 32, ventottesimo comma .del decreto-legge n.269/2003 .
Se si tiene conto, inoltre, che l’art. 44 della legge 47/1985 ricollega l’effetto della sospensione dei giudizi in corso “alla scadenza dei termini fissati dall’art. 35 “si può concludere che essendo tali termini, come si è appena visto, prorogati per legge anche il regime processuale della sospensione necessaria è prorogato fino alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze di condono, previsto dal comma trentaduesimo dell’art. 32 del decreto- legge 269/2003 al 31 marzo 2004 ed oggi prorogato al 31 luglio 2004 con l’art. 1 del decreto – legge n. 82 del 31/3/2004.
5) Si deve ancora precisare che il tenore dell’art. 44 in parola è chiaro nell’indicare che i procedimenti giurisdizionali amministrativi e la loro esecuzione sono sospesi se attinenti “ al presente capo”, cioè il quarto della legge 47/1985 che disciplina le condizioni ed il procedimento del condono edilizio.
Da ciò si evince, ad avviso del Collegio, che fino alla data di scadenza del termine utile per presentare la domanda di condono non è consentito pronunciarsi su questioni che,per essere interferenti sui procedimenti diretti a verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessioni in sanatoria, potrebbero collidere con la volontà del legislatore di consentire, sussistendone i presupposti, di condonare opere edilizie realizzate senza titolo.
E’ necessario in proposito ricordare che tra le disposizioni espressamente richiamate in vigore è compreso l’art.31 della legge 47/1985 che, al terzo comma, prevede che le domande di condono possano essere presentate – quindi anche oggi in forza della la riapertura dei termini – da altri soggetti interessati oltre che dal proprietario dell’immobile realizzato abusivamente.
Il provvedimento di condono è utile in questi casi per tutti i soggetti tenuti a tenore dell’art. 6 della legge 47/1985 a rispondere dell’abuso (committente dei lavori, costruttore e direttore dei lavori oltre che il proprietario attuale ).
Da ciò consegue che la decisione dei giudizi instaurati su atti diniego riferiti ad un certo soggetto tra quelli qui ricordati avrebbero anche l’effetto di pregiudicare la possibilità di presentare istanze di condono autonome da parte degli altri che il legislatore con le norme sin qui esaminate intende, invece, consentire anche perché in linea con le finalità di recupero di risorse finanziarie per lo Stato che il decreto legge 269/2003 si prefigge. Si spiega così anche il carattere di doverosità della pronuncia della sospensione di cui trattasi.
Nè si può trascurare la circostanza che tali istanze, per essere documentate diversamente e in modo più completo ovvero in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nelle norme urbanistiche o in quelle comportanti vincoli sulle aree interessate dalle costruzioni abusive potrebbero ben conseguire anziché un diniego di condono anche un atto assenso.
Per le stesse ragioni va ammessa,e ne deve essere preservata la possibilità, anche la reiterazione della domanda di condono da parte del soggetto che abbia già presentato una prima istanza che abbia avuto esito negativo.
5) Sono esclusi dalla sospensione solo i procedimenti cautelari amministrativi in forza del secondo comma dell’art. 44 qui in esame ovvero quelli incidenti su diritti dei terzi che non possono, con evidenza, essere incisi dall’eventuale rilascio della concessione in sanatoria anche se derivante dal regime di condono edilizio.
6) Quanto si è sin qui osservato vale principalmente per i procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto sanzioni edilizie per i quali, a tenore del comma trentaseiesimo dell’art. 32 del decreto – legge 269/2003,potrebbero determinarsi,con la presentazione di una domanda tempestiva accompagnata dal versamento dell’oblazione e dal decorso di trentasei mesi dal versamento, gli effetti dell’art. 38, secondo comma, della legge n. 471985 cioè l’estinzione dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative oltre che l’estinzione dei reati collegati all’abuso edilizio. Il legislatore ha voluto così evitare sia il possibile contrasto tra giudicato amministrativo e provvedimento finale della procedura di condono che una attività giurisdizionale potenzialmente inutile.
Nel caso in esame oggetto del giudizio sono anche provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, e quindi, non vi è dubbio che si debba sospendere il giudizio.
Che poi la sospensione sia necessaria discende direttamente dal tenore del quarto comma dell’art. 44 della legge n. 47/1985 che prevede l’iniziativa degli interessati solo per la “ripresa dei procedimenti” ma nulla dice quanto all’effetto sospensivo.
Del resto una scelta di questo tipo si giustifica con la necessità di ampliare per quanto possibile il novero dei soggetti richiedenti il condono –provvedimento come è noto ispirato anche da esigenze finanziarie dello Stato- lasciando agli interessati solo la scelta tra il ricorso alla procedura di sanatoria, versando quanto dovuto ed acquisendo i benefici della legislazione di favore dal punto di vista urbanistico, ovvero non presentare istanza di condono accettando l’eventualità di un esito negativo del giudizio sulle sanzioni edilizie o sugli altri provvedimenti amministrativi incisivi delle posizioni private in questa materia.
7) Può essere utile, per completezza, ricordare che mentre la giurisprudenza amministrativa si è orientata ad escludere la sospensione dei giudizi aventi ad oggetto la legittimità di concessioni edilizie (cfr. tra le altre, Cons. St. sezione V n.1494 del 9 dicembre 1996) si può ritenere che siano soggetti a tale regime processuale i giudizi in cui si controverta di una concessione richiesta a tenore dell’art. 13 della legge 47/1985 posto che il comma tredicesimo dell’art. 39 della legge 72471994 – che con la riapertura dei termini di cui si è detto è ancora oggi applicabile- prevede espressamente la conversione della istanza di concessione a sanatoria ex art. 13 della legge 47/1985 in una domanda di condono edilizio determinando così una interferenza con i procedimenti “attinenti” al capo quarto della medesima legge che è condizione essenziale e sufficiente perché operi il regime di sospensione obbligatoria.
8) Rimane, infine, da osservare che la disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 32 del decreto – legge 269/2003, secondo cui le modifiche apportate con il medesimo articolo alle leggi 47/1985 e 724/1994 non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle leggi predette, non incide in alcun modo sul regime dei termini di presentazione delle istanze di condono che come si è visto determina l’applicabilità della sospensione necessaria, ma chiarisce solo,ed opportunamente,che le modifiche sopravvenute sulla disciplina sostanziale del condono, quanto alle dimensioni delle opere sanabili, all’entità dell’oblazione e degli oneri nonché alla diversa disciplina dei vincoli gravanti sugli immobili oggetto di istanza di condono,non hanno rilievo al fine dell’esame delle domande presentate nella vigenza di una diversa regolamentazione della sanatoria delle opere abusive.
9) Alla stregua delle considerazioni che precedono il giudizio deve essere sospeso.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sospende il giudizio
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 9 marzo 2004, in camera di consiglio, con l’intervento di:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni consigliere,
Rosalia Pietronilla Bellavia consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere est.,
Aniello Cerreto consigliere.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17 luglio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale


