Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Campania NA Condono edilizio Riservato agli abbonati

Sulla sussistenza o meno di un legittimo interesse del proprietario confinante alla celere definizione della domanda di condono presentata dal responsabile dell'abuso edilizio

Scarica il PDF Pubblicato il 5 marzo 2008

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla sussistenza o meno di un legittimo interesse del proprietario confinante alla celere definizione della domanda di condono presentata dal responsabile dell'abuso edilizio

T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, 22 febbraio 2008 · francesco · 5 marzo 2008

Premassima

Sulla sussistenza o meno di un legittimo interesse del proprietario confinante alla celere definizione della domanda di condono presentata dal responsabile dell'abuso edilizio

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla sussistenza o meno di un legittimo interesse del proprietario confinante alla celere definizione della domanda di condono presentata dal responsabile dell'abuso edilizio

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →