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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Enti Vincolo paesaggistico

"Conclusa la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.lgs n. 42 del 2004

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

"Conclusa la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.lgs n. 42 del 2004

Italia Nostra. Comunicato del 20 marzo 2008 · francesco · 21 marzo 2008

Premassima

"Conclusa la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.lgs n. 42 del 2004

Testo integrale

Nei commenti generalmente entusiastici che si sono letti su tutta la stampa si avverte l’eco della dichiarazione trionfale del ministro Rutelli. In questa conclusiva revisione del “codice” Italia Nostra stenta a riconoscere “una svolta storica”. Si tratta invece di un assai cauto intervento correttivo che ripristina talune essenziali garanzie, come in tema di alienazione di beni culturali pubblici (non però nei controlli sui trasferimenti privati all’estero), ma non sa riconoscere nel “centro storico” un unitario bene culturale e, per talune sue disposizioni, segna perfino un arretramento rispetto alla precedente revisione. E’sanzionata infatti la opzione esclusiva per la “gestione” in forma indiretta al fine di assicurare il migliore livello di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (è così sancita la mortificazione della responsabilità istituzionale). Né più si vuole che il parere della soprintendenza rimanga in ogni caso vincolante (anche a regime) quando la regione abbia delegato i comuni a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica. Bene invece che i nuovi piani paesaggistici (e l’adeguamento di quelli esistenti) siano redatti di intesa da regione e soprintendenze e che il ministero possa autonomamente riconoscere nuovi ambiti di tutela paesaggistica, dettandone la disciplina. Mentre contrasta con il principio costituzionale dell’esercizio unitario della funzione di tutela la previsione che, una volta approvati i piani paesaggistici, il parere delle soprintendenze sulle progettate trasformazioni fisiche dei luoghi cessi di essere vincolante. E’ un cedimento subito nella sede della conferenza unificata stato–regioni che contraddice il testo, sul punto rigoroso, elaborato dalla commissione presieduta da Salvatore Settis.

E se pure, in conclusione, ci si voglia dichiarare soddisfatti per il recupero di essenziali funzioni alle istituzioni di tutela dello Stato, non può essere ignorato il problema che gli uffici territoriali del ministero - le soprintendenze - a quelle funzioni non sono in grado di far fronte (perché mantenuti in vistosa carenza di energie professionali e mezzi) e dunque la effettiva salvaguardia del paesaggio esige misure straordinarie che rimandano alla responsabilità politica del nuovo parlamento e del governo che verrà. E non è segno confortante che questo tema (l’adempimento di un precetto costituzionale, nel celebrato anniversario dei sessant’anni) sia rimasto del tutto assente dal dibattito elettorale e che si stenti a riconoscere nel programma dei partiti un prioritario impegno al riguardo.

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