ItaliaOggi anticipa i contenuti della circolare del ministero delle infrastrutture sulla sanatoria
Premassima
ItaliaOggi anticipa i contenuti della circolare del ministero delle infrastrutture sulla sanatoria
Testo integrale
Il condono edilizio non fa sconti alle imprese. Non si applicano infatti le riduzioni previste dall'articolo 34 della legge n. 47/1985. Il risultato è che l'oblazione si paga sempre in misura piena. Niente sconti anche per le famiglie, per le quali è esclusa la riduzione per il disagio abitativo, e così anche per le imprese, considerata l'esclusione dell'applicazione degli abbattimenti già previsti nei due precedenti condoni (del 1985 e del 1994). Sono queste le indicazioni contenute nella circolare ministeriale sulla sanatoria edilizia (dl n. 269/2003), che illustra i profili di novità della materia portati dalla nuova legge e che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Il provvedimento risulta essere leggero in quanto la materia è stata in gran parte regionalizzata, cosicché saranno le singoli regioni a dover illustrare i profili di differenze tra legge regionale e legge statale.
La circolare, comunque, riveste molti punti di interesse su casi dubbi. Vediamo come sono risolti:
Oblazioni.
Un primo nodo riguarda l'applicazione di oblazione ridotta alle imprese.
La circolare prende una posizione molto netta: l'articolo 32 del dl n. 269/2003 esclude l'applicazione del comma 16 dell'articolo 39 della legge n. 724/1994. Questo comporta anche la non applicabilità delle riduzioni stabilite dall'articolo 34 della legge n. 47/1985, ovvero le riduzioni per le attività industriali, artigianali, commerciali, sportive, culturali, sanitarie, religiose, attività turistica, zone agricole. L'interpretazione impedisce di considerare la reviviscenza dell'articolo 34 della legge n. 47/1985, non espressamente richiamato fra le norme escluse.
Le ristrutturazioni.
La circolare affronta poi questioni delicate relative alle tipologie di intervento edilizio. In particolare, sulla ristrutturazione viene recepita in toto (e non potrebbe essere altrimenti) la definizione di ristrutturazione di cui all'articolo 3 del Testo unico per l'edilizia. Cosicché rientrano nella tipologia di abuso 3, con applicazione della relativa oblazione inferiore ai casi di nuova costruzione, gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, salvo diversa indicazione fornita da leggi regionali. L'articolo 3 citato ammette letteralmente il mantenimento della categoria di ristrutturazione anche con riferimento a ricostruzioni dopo demolizione con lievi traslazioni (aspetto non sempre riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa di merito che riscontra in questa ipotesi modifica della sagoma).
La tipologia di abuso è la 3 anche per ´le opere di ristrutturazione edilizia aventi le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del dpr n. 380/2001, mentre gli stessi possono essere assimilati alla tipologia 5 se l'intervento edilizio non può essere ricondotto alla categoria della manutenzione straordinaria e presenti le seguenti caratteristiche: non comporti aumento delle unità immobiliari; non modifichi la sagoma, il volume, i prospetti o le superfici esistenti; non modifichi la destinazione d'uso in immobili compresi nelle zone A di cui al dm n. 1444/1968 (centri storici)'.
La destinazione d'uso.
Sempre in materia di tipologie di abuso la circolare spiega la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
Si distinguono mutamenti funzionali (senza opere), i quali, salvo diversa disciplina regionale, devono ricondursi a interventi non assoggettati al previo rilascio del titolo abilitativo (quindi non c'è bisogno di condono perché non c'è illecito); altro tipo di mutamento di destinazione d'uso è quello senza opere, ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici: si versa in un abuso edilizio di tipologia 3 ´trattandosi di una variazione che comporta un aumento degli standard urbanistici'. Ancora, è indicato il mutamento di destinazione d'uso conforme alle prescrizioni urbanistiche e agli strumenti di piano che sia disciplinato con legge regionale che preveda la presentazione di una denuncia di inizio attività: la tipologia di abuso da utilizzare è la 6; infine, si ha il mutamento di destinazione d'uso realizzato con opere: per individuare correttamente la tipologia di abuso occorre effettuare la concreta verifica della natura delle opere stesse e quindi l'abuso può rientrare, a seconda dei casi, nella tipologia 3, ovvero 4 o 5.
Le nuove costruzioni non residenziali.
La circolare non scioglie, invece, il nodo dell'applicabilità del condono alle nuove costruzioni non residenziali. La legge parla solo di limiti volumetrici per le nuove costruzioni residenziali e non dice nulla in relazione alle nuove costruzioni non residenziali. La Cassazione penale di recente ha escluso le nuove costruzioni non residenziali dalla sanatoria. La circolare ricorda ancora che i limiti volumetrici relativi agli ampliamenti (750 metri cubi/30%) sono alternativi: il riferimento all'alternatività è nuovo nel testo del dl n. 269/2003 rispetto all'articolo 39 della legge n. 724/1994 (secondo condono).
Infine, il documento ricorda che in assenza di legge regionale, che definisca le regole speciali della sanatoria, si applica la legge regionale. Questa notazione può rappresentare un'implicita risposta a quegli orientamenti per cui in mancanza di legge regionale è sbarrata la strada all'applicazione della legge statale.
Fonte: Italia Oggi del 14/01/2005
Dal sito http://suap.provincia.re.it/