Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
Premassima
a) Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
b) Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 - Disciplina dei controlli sulle costruzioni
Testo integrale
Art. 1
Modifiche all’articolo 200 della l.r.1/2005 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 200 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) è abrogata.
Art.2
Modifiche all’articolo 210 della l.r.1/2005
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 210 della l.r.1/2005 è aggiunto il seguente: “4 bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117.
Art. 3
Reviviscenza della l.r.88/1982
1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in vigore, ed è abrogata alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 della l.r.1/2005.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
RELAZIONE
Con la pdl “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico)” si intende procedere ad un chiarimento in ordine alla disciplina da applicare nella materia dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
L’attuale previsione normativa della legge regionale 1/2005 mantiene sostanzialmente immutato il quadro delineato dalla vecchia legge regionale 88/1982, per ciò che concerne la disciplina dei controlli sulle costruzioni realizzate in zona sismica.
Ciò in considerazione dell’imminente revisione di tutta la normativa tecnica di prevenzione del rischio sismico che sarà presto operata dai decreti interministeriali previsti dall’articolo 83 del T.U. sull’edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n.380).
Pur recependo la disciplina già applicata in Toscana sin dal 1982, in ragione del carattere sostanzialmente procedurale di molte norme contenute nella vetusta l.r.88/1982, la l.r. 1/2005 ha previsto un regolamento a cui ha rinviato la disciplina di tutta la procedura sulle modalità di svolgimento dei controlli da effettuare nelle zone sismiche; regolamento che, nell’intenzione della Giunta regionale, avrebbe dovuto essere emanato già al momento dell’entrata in vigore della l.r.1/2005.
Ha inoltre provveduto all’abrogazione espressa della l.r. 88/1982.
Pur essendo trascorso un anno dall’approvazione in Giunta regionale dell’attuale testo della l.r. 1/2005, la nuova normativa tecnica statale non è stata emanata.
Tale circostanza rende consigliabile anche il rinvio del varo del regolamento regionale previsto dall’articolo 117 della l.r.1/2005 ed il mantenimento tout court della disciplina previgente.
Detta riflessione rende indispensabile il rinvio dell’abrogazione espressa della l.r.88/1982 alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 117 della l.r.1/2005.
Preso atto dell’importanza che la reviviscenza della l.r.88/1982 (espressamente abrogata dalla l.r.1/2005) sia del tutto chiara e che non ci siano dubbi di sorta su di essa, oltre a prevedere l’abrogazione della norma che disponeva l’abrogazione della l.r.88/1982 nella l.r.1/2005, si è altresì prevista espressamente la stessa reviviscenza della legge regionale 88/1982.
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