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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Enti Imposte tasse e altri corrispettivi

Area per il fotovoltaico soggetta al Registro

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Area per il fotovoltaico soggetta al Registro

Impianti alternativi. La cessione del diritto di superficie · francesco · 30 aprile 2009

Premassima

Area per il fotovoltaico soggetta al Registro

Testo integrale

La cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica e` soggetta a imposta di registro: lo precisa la risoluzione della agenzia delle Entrate 112/E diffusa ieri.
La fattispecie riguardava la concessione dei diritto di superficie su un terreno agricolo classificato nella zona E del piano regolatore. La societa` istante aveva proposto l`applicazione dell`Iva in quanto la realizzazione di un impianto avrebbe reso edificabile il terreno in questione.

L`Agenzia invece ha ribadito che pur essendo il diritto di superficie considerato tra le cessioni di beni imponibili ai fini dell`Iva, nel caso in esame si trattava di terreno agricolo secondo la destinazione urbanistica stabilita dai Comune e la costruzione dell`impianto fotovoltaico non comportava il cambio di destinazione ai fini urbanistici; pertanto la cessione e` considerata fuori campo Iva sulla base dell`articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

Di conseguenza l`atto di trasferimento rientra nell`ambito applicativo dell`imposta di registro di cui al Dpr 131/1986 avendo riguardo al soggetto acquirente (nella fattispecie una societa` commerciale) e quindi scatta l`aliquota proporzionale del 15% di cui all`articolo 1 della Tariffa parte I del Tuir, con le conseguenti imposte ipotecaria e catastale applicate in misura proporzionale (3% in totale).

Con riferimento alle imposte dirette il diritto di superficie a tempo determinato, costituito sul terreno agricolo e ceduto da una societa` di capitali, genera plusvalenza in quanto ai sensi dell`articolo 9 del Tuir la cessione dei diritti reali di godimento e` equiparata ai trasferimenti a titolo oneroso. La plusvalenza corrisponde all`intero corrispettivo ricevuto e qualora il terreno sia posseduto da piu` di tre anni, il percepente potra` scegliere di rateizzare la plusvalenza conseguita in cinque esercizi (articolo 86, comma 4 del Tuir).

Il caso esaminato nella risoluzione riguarda il diritto di superficie ceduto da una societa` di capitali che genera plusvalenza.
In modo simmetrico qualora la cessione venga eseguita da una persona fisica o societa` semplice la fattispecie deve essere inquadrata nell`articolo 67 lettera b) del Tuir; quindi se si tratta di terreno agricolo posseduto da oltre 5 anni, la plusvalenza non e` rilevante ai fini delle imposte dirette.

Gian Paolo Tosoni

Il Sole 24 Ore - 29/04/2009

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