E' illegittimo l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, laddove sottrae i laghi artificiali ai divieti di edificazione per una profondità di metri cento dalle sponde
Premassima
E' illegittimo l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, laddove sottrae i laghi artificiali ai divieti di edificazione per una profondità di metri cento dalle sponde
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